~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n:
47.701
// Documenti scaricati n:
38.845.325
// Newsletter n:
2923
Avviso ADM 15 maggio 2026
Permalink:
https://www.certifico.com/id/26260
Avviso ADM 15 maggio 2026 /
ID 26260 | 19 Maggio 2026
E-COMMERCE – SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2026
Roma, 15 maggio 2026 – Come stabilito dall’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2026/3821 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026 (Regolamento), che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009, a decorrere dal 1° luglio 2026 viene soppressa la franchigia dai dazi all’importazione
per le spedizioni di merci- inviate direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella UE - il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 euro per spedizione.
Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 su una spedizione di merci vendute a distanza il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 euro per spedizione si applicherà un dazio doganale di 3 euro per articolo.
Tale disposizione normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.
La predetta misura, introdotta nell’ambito della riforma unionale del settore e-commerce, essendo destinata ad operare nelle more dell’introduzione dell’EU Customs Data Hub, sarà applicabile fino al 1° luglio 2028; a decorrere da tale data tutte le merci del commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore, saranno soggette all’aliquota normale del dazio.
La previsione del dazio temporaneo è finalizzata a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori economici dell’Unione europea.
...
segue allegato
Collegati











