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ID 23311 | Update 29.01.2026
Allegati:
- A.C. 2673 / A.C. 2673-A
- A.S. 1484
- Schema Testo
Il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese è stato presentato in prima lettura al Senato (A.S. 1484), che, dopo l'approvazione di emendamenti, ha concluso l'esame il 22 ottobre 2025. Alla Camera (A.C. 2673) il provvedimento è stato assegnato alla Commissione X che, dopo l'approvazione di un altro emendamento, ha concluso l'esame il 15 gennaio 2026.
Il disegno di legge originariamente presentato in Parlamento si componeva di 19 articoli, suddivisi in 5 capi. A seguito delle modifiche apportate in prima lettura al Senato e dopo l'emendamento approvato in sede referente presso la X Commissione della Camera, che ha portato alla soppressione degli articoli che disciplinavano la certificazione unica di conformità delle filiere della moda, il provvedimento si presenta ora composto di 26 articoli, suddivisi in 6 capi.
Contenuto del provvedimento
Il capo I contiene misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze.
Nello specifico, l'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L'articolo 2 modifica la destinazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni di salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro devono riguardare imprese che abbiano più di venti dipendenti. Si aggiunge poi che il predetto fondo può essere finalizzato anche all'acquisizione delle predette imprese se effettuata da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici iscritte nel medesimo registro che operino in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.
L'articolo 3 ha ad oggetto le modalità e i termini di affluenza delle risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese.
L'articolo 4 individua le Centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, volti a migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese attraverso paradigmi organizzativi innovativi e solidali. L'articolo contiene inoltre una delega volta a disciplinare il funzionamento e la vigilanza degli enti in questione.
L'articolo 5 interviene in tema di qualificazione per la partecipazione alle procedure per le gare d'appalto dei consorzi non necessari (volontari), con estensione della possibilità di utilizzare requisiti propri anche per i consorzi stabili e l'introduzione di ulteriori obblighi e facoltà.
L'articolo 6 introduce una disciplina transitoria – per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori – che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata (da liquidarsi quindi con il sistema di calcolo misto o con quello contributivo se il lavoratore con anzianità ante 1996 ha esercitato la relativa opzione). L'esercizio di tale facoltà si accompagna alla concessione, fino al 31 dicembre 2027 o alla data di effettivo pensionamento se anteriore e entro determinati limiti di spesa, di determinati benefici quali l'integrazione dei versamenti contributivi, la copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) e un esonero contributivo. Il riconoscimento di tali benefici al lavoratore è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche agevolata, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.
Il capo II detta misure sull'accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione.
In particolare, l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei Confidi da attuarsi, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 8 reca disposizioni volte a modificare la disciplina della cartolarizzazione dei crediti. In sintesi, si prevede:
- l'estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati;
- l'inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell'operazione, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione e/o trasformazione;
- la possibilità di dare alla segregazione una veste societaria, mediante trasferimento a una società veicolo d'appoggio.
Il capo III detta misure di semplificazione.
Nello specifico, l'articolo 9 esonera dall'obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali. In seguito alle modifiche introdotte al Senato, sono egualmente esonerate le macchine agricole prive dell'immatricolazione o dell'idoneità alla circolazione, usate in spazi non accessibili al pubblico.
L'articolo 10 reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro. La novella integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell'impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati; si prevedono l'elaborazione, da parte dell'INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell'INAIL alle stesse imprese nell'attuazione di tali modelli. La novella, inoltre, include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativi a riduzione o a sospensione dell'attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L'articolo 10 concerne anche gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro: si prevede che l'addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. L'articolo 10 prevede anche che i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli possano provvedere in via diretta all'iscrizione all'INPS – nonché alle eventuali successive comunicazioni, relative alle modifiche o alla cessazione dell'attività –, anziché tramite il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese.
L'articolo 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Si specifica che l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l'adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all'utilizzo dei videoterminali. Viene infine introdotta una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.
L'articolo 12 inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza. Si dispone altresì che la verifica di tali attrezzature avvenga con cadenza triennale.
L'articolo 13 definisce gli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA e determina la percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering).
L'articolo 14 introduce modifiche alla legge n. 448/1998, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, riducendo i tempi relativi alla facoltà dei consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti relativi alle attività cessate.
L'articolo 15 conferisce al Governo una delega legislativa per razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell'artigianato, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma in commento. Si prevede che la riforma avvenga tramite modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, abrogazione delle norme incompatibili e coordinamento formale e sostanziale con la normativa statale.
L'articolo 16 introduce il divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all'artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti.
L'articolo 17 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.
Il capo IV contiene la disciplina della lotta alle false recensioni ed è stato sensibilmente riscritto nel corso dell'esame al Senato a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea.
L'articolo 18 prevede che il capo IV del disegno di legge in esame abbia l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia, nel rispetto delle norme costituzionali ed europee in materia di concorrenza, nonché del regolamento europeo sul mercato unico dei servizi digitali.
L'articolo 19 dispone che una recensione online è lecita solo se scritta entro quindici giorni dall'uso effettivo del prodotto o servizio, da chi lo ha realmente utilizzato, e se descrive in modo pertinente l'esperienza vissuta. Decorsi due anni dalla pubblicazione, cessa di essere lecita. Non è lecita se deriva da incentivi offerti dal fornitore o da terzi. La norma consente inoltre al legale rappresentante della struttura recensita, o a un suo delegato, di segnalare le recensioni illecite secondo la procedura prevista dal Digital Services Act europeo.
L'articolo 20 vieta la compravendita di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla loro diffusione.
L'articolo 21 detta la procedura di adozione di specifiche linee guida volte a orientare le imprese nell'attuazione di misure idonee a garantire la liceità delle recensioni pubblicate online. Viene incaricata l'AGCM di svolgere un'attività di monitoraggio annuale sull'applicazione della disciplina in materia di recensioni online, con particolare attenzione al fenomeno delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento. Su prevede infine la possibilità, per le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture turistiche stabilite in Italia, di ottenere il riconoscimento della qualifica di "segnalatore attendibile": tale qualifica consente di segnalare contenuti illeciti alle piattaforme digitali con priorità di trattamento.
L'articolo 22 detta le disposizioni transitorie relative agli articoli del capo in esame.
L'articolo 23, composto da due commi, reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del capo IV.
Il capo V contiene la delega per l'adozione di un testo unico della disciplina in materia di start-up innovative.
In particolare, l'articolo 24 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, secondo principi e criteri direttivi ivi dettagliati e mediante la redazione di un testo unico.
L'articolo 25 modifica la disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese dettata dal cd. Statuto delle imprese, aggiornando l'elenco delle comunicazioni della Commissione europea di cui il Garante deve monitorare l'attuazione, aggiungendo nuovo approccio alla consultazione di esperti e portatori di interesse (cd. reality checks) e prescrivendo che a questo si ricorra con regolarità nell'ambito del tavolo consultazione permanente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Il capo VI è composto dal solo articolo 26, che detta misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti. In particolare la previsione estende ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti l'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Si interviene sui compiti della segreteria tecnica, presso il MIMIT, che svolge compiti di supporto del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, anche in relazione alle finalità dell'apposito fondo dedicato a tale ambito di attività. La disposizione in esame include tra i compiti della suddetta segreteria tecnica il riferimento alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri, dipendenti o autonomi, che lavorano da remoto. Viene anche integrata la composizione del suddetto Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri con un rappresentante del Ministero del turismo.
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CdM n. 111 del 14 Gennaio 2025
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, con procedura d’urgenza in relazione al previsto parere della Conferenza unificata, il disegno di legge annuale (prima) sulle piccole e medie imprese di cui all’art. 18 delle “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” (legge 11 novembre 2011, n. 180).
Il testo, che costituisce il primo intervento organico in materia, introduce e disciplina una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano le piccole e medie imprese (PMI) in relazione, tra l’altro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltà di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitività.
Il provvedimento interviene sui seguenti profili:
- si prevede l’assegnazione di risorse per sostenere programmi di sviluppo di PMI appartenenti alla filiera della moda;
- si riconoscono le società denominate “centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema, soggetti alla vigilanza del Ministero ed aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni delle micro, piccole e medie imprese;
- si delega il Governo all’adozione di decreti legislativi recanti la riforma della disciplina dei confidi;
- si estende l’esonero dall’assicurazione obbligatoria anche per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma;
- si prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI e che ne rafforzino i livelli di sicurezza;
- si modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
- si introduce la definizione degli operatori del settore HO.RE.CA. (distribuzione di prodotti alimentari e bevande presso hotel, ristoranti, bar, catering e simili);
- si riducono i termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree consortili cedute per attività produttive in cui gli acquirenti non abbiano realizzato l’investimento e riacquistare le aree in cui le attività siano cessate;
- si introduce la disciplina sul contrasto alle false recensioni online rilasciate con riferimento a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia;
- si prevede la delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di startup, e a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti;
- si ridefiniscono il ruolo e le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese, chiamato, tra l’altro, ad attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, che raccoglie informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme.
Fonte: Governo.it
CAPO III Semplificazioni
Art. 7 (Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)
1. All’articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1- bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.”.
Art. 8 (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:
“5 ter In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all’imprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del d. lgs. n. 81/2008: a) elabora, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali; b) supporta le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
b) all’articolo 37, comma 4, del d.lgs 81/2008, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”;
c) all’articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5 bis.Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”.
2. All’articolo 4, comma 40 della legge n. 92/2012, dopo le parole “corso di formazione o di riqualificazione” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,”.
Art 9 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
“7 bis) Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”;
b) all’articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole “per la violazione”, sono aggiunte le seguenti: “dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis e”.
[...]
Art. 18 Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese
1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e introdurre misure di semplificazione amministrativa anche relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altre relazioni previste dalle vigenti disposizioni, è allegata una relazione volta a evidenziare:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.
[...]
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024