Decreto 11 giugno 2019
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Decreto 11 giugno 2019
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376
(GU n.221 del 20-09-2019 - S.O. n. 38)
Il presente decreto 11 giugno 2019 è sostituito dal decreto 4 agosto 2021
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1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all’allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art. 1 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376 - ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping», ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all’emendamento all’allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230 contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2019 e riportata nell’allegato I parte integrante del presente decreto.
2. La lista di cui all’allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:
a) Sezione 1: classi vietate;
b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all’allegato II, parte integrante del presente decreto.
Collegati:
Legge 14 dicembre 2000 n. 376
Convenzione contro il doping
Convenzione contro il doping nello sport
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