Slide background

Legge 14 dicembre 2000 n. 376

ID 9140 | | Visite: 2910 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/9140

Legge 14 dicembre 2000 n  376

Legge 14 dicembre 2000 n. 376

Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping.

(GU Serie Generale n.294 del 18-12-2000)

Entrata in vigore della legge: 2-1-2001

Art. 1. Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto di doping

1. L'attivita' sportiva e' diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarita' delle gare e non puo' essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrita' psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso puo' essere prescritto specifico trattamento purche' sia attuato secondo le modalita' indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorita' competenti la relativa documentazione e puo' partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purche' cio' non metta in pericolo la sua integrita' psicofisica.

...

Aggiornamenti all'atto:
27/12/2003
La LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 (in SO n.196, relativo alla G.U. 27/12/2003, n.299) ha disposto (con l'art. 3, comma 45) la modifica dell'art. 10.
31/01/2005
Il DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24) , convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005 n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 75) ha disposto (con l'art. 5-quinquies, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 3, lettera a) e (con l'art. 5-quinquies, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 3, comma 5.
06/07/2007
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 86 (in G.U. 06/07/2007, n.155) ha disposto (con l'art. 2, comma 4) l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 3.
09/11/2010
La LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 3.
27/04/2013
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 44 (in G.U. 27/04/2013, n.98) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 3.
31/01/2018
La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (in G.U. 31/01/2018, n.25) ha disposto (con l'art. 13, comma 1) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 9.
22/03/2018
Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'art. 9.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 14 dicembre 2000 n. 376.pdf)Legge 14 dicembre 2000 n. 376
 
IT247 kB569
Scarica questo file (Legge 14 dicembre 2000 n. 376 Consolidato 2019.pdf)Legge 14 dicembre 2000 n. 376 Consolidato 2019
 
IT705 kB559

Tags: News

Articoli correlati