Legge 14 dicembre 2000 n. 376
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Legge 14 dicembre 2000 n. 376
Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping.
(GU Serie Generale n.294 del 18-12-2000)
Entrata in vigore della legge: 2-1-2001
Art. 1. Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto di doping
1. L'attivita' sportiva e' diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarita' delle gare e non puo' essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrita' psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso puo' essere prescritto specifico trattamento purche' sia attuato secondo le modalita' indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorita' competenti la relativa documentazione e puo' partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purche' cio' non metta in pericolo la sua integrita' psicofisica.
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Aggiornamenti all'atto:
27/12/2003
La LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 (in SO n.196, relativo alla G.U. 27/12/2003, n.299) ha disposto (con l'art. 3, comma 45) la modifica dell'art. 10.
31/01/2005
Il DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24) , convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005 n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 75) ha disposto (con l'art. 5-quinquies, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 3, lettera a) e (con l'art. 5-quinquies, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 3, comma 5.
06/07/2007
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 86 (in G.U. 06/07/2007, n.155) ha disposto (con l'art. 2, comma 4) l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 3.
09/11/2010
La LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 3.
27/04/2013
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 44 (in G.U. 27/04/2013, n.98) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 3.
31/01/2018
La LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (in G.U. 31/01/2018, n.25) ha disposto (con l'art. 13, comma 1) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 9.
22/03/2018
Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'art. 9.
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