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Delibera ANAC 10 aprile 2019

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Delibera ANAC 10 aprile 2019

Modificazioni al regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n.312)

(GU Serie Generale n.97 del 26-04-2019)

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Art. 1. Modifiche all’art. 13 del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

L’art. 13 del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing) è stato sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell’art. 54 -bis) .

- 1. L’ufficio che riceve la segnalazione procede all’archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni nei casi di:

a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;
e) intervento dell’Autorità non più attuale;
f) finalità palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, l’ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall’Autorità in materia. L’ufficio che riceve procede nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, come previsto dall’art. 54 - bis , con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione.
3. L’ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio l’elenco delle segnalazioni/comunicazioni valutate inammissibili o improcedibili, notiziando il segnalante dell’avvenuta archiviazione, nonché l’elenco delle segnalazioni di cui al comma 2.».

Art. 2. Disposizioni finali
1. Nell’adunanza del 10 aprile 2019 il Consiglio ha approvato l’allegato testo coordinato del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing ), approvato nell’adunanza del 30 ottobre 2018, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2018, con le modifiche introdotte dalla presente delibera.
2. La presente delibera è pubblicata nel sito istituzionale dell’autorità, insieme al testo coordinato del regolamento. L’art. 13 del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing ) come modificato all’art. 1, entrerà in vigore con la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

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