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D.P.C.M. 10 maggio 2018 n. 76

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D.P.C.M. 10 maggio 2018 n. 76 

Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.

GU Serie Generale n.145 del 25-06-2018

Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2018

Art. 1 Oggetto

1. I progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) dibattito pubblico: il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull’opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all’Allegato 1;
b) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui all’Allegato 1.
2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell’Allegato 1 sono ridotti del cinquanta per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell’UNESCO;
c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
3. Per le opere di cui all’Allegato 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta:
a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell’opera;
b) una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall’intervento;
c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall’intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l’intervento;
e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.
4. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l’opportunità.
5. Non si effettua il dibattito pubblico:
a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all’articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea 

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