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Circolare 3703/C del 9 gennaio 2018 | Autoriparazione

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Autoriparazione abilitazione

Attività autoriparazione - abilitazione attività meccatronica

Prorogato al 4 gennaio 2023 il termine per la regolarizzazione ed abilitazione per l'attività di meccatronica

Circolare 3703/C del 9 gennaio 2018 (prot. 13757) 

Disciplina dell’autoriparazione a seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n.205 - legge di bilancio per il 2018.

Estratto circolare:

"Con l’art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, che qui di seguito si riportano integralmente: “…. alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. 1-ter.

Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta.

A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni »;

2) all'articolo 3:

2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;

2.2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3».

Con tale normativa il Legislatore ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore in parola. Tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore - seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all’art.1, comma 3 della L.122/1992 - alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato, di 10 anni.

Fonte: MISE

_______________

Riquadro di commento:

Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992 (disciplina degli autoriparatori) che ha introdotto la nuova sezione della meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto.

La Legge n. 224/2012 disponeva che le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscritte ed abilitate per la sola sezione meccanica/motoristica o per la sezione elettrauto potevano proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, cioè fino al 4 gennaio 2018.

Con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018" entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - è stata modificata la legge n. 224/2012 prorogando di cinque anni il termine per la denuncia del possesso dei requisiti per l'attività di meccatronica, da effettuarsi pertanto entro il 4 gennaio 2023.

Si evidenzia che, entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all’esercizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, qualora non possano dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti per entrambe le soppresse sezioni della legge n.122/1992, devono frequentare un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione che consente l'estensione dell'abilitazione alla parte mancante.

In alternativa alla frequentazione del corso regionale, l’impresa che prima dell’entrata in vigore della Legge n. 224/2012 era abilitata per la sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, può regolarizzare la posizione attraverso le modalità precisate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013 , presentando fatture e documentazione fiscale relativa ad almeno tre anni negli ultimi cinque che comprovino interventi che il Ministero ha definito ricompresi nell'ambito della meccatronica cioè relative a sistemi complessi quali (elenco indicativo e non esaustivo) impianti d’iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche.

In mancanza di tale regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa - quindi dal 4 gennaio 2023 - il responsabile tecnico che non abbia provveduto a tale estensione della abilitazione alla meccatronica non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.

La Legge n. 224/2012 ha previsto per la persona preposta alla gestione tecnica delle sola attività attività di meccanica-motoristica o di elettrauto ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 - quindi nata entro il 4 gennaio 1958 - che possa proseguire tali attività - senza la necessità di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Normativa correlata:

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Tags: Sicurezza lavoro News

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