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Decreto 28 ottobre 2024

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Decreto 28 ottobre 2024

Decreto 28 ottobre 2024 / Procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

ID 22880 | 06.11.2024

Decreto 28 ottobre 2024 Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

(GU n.260 del 06.11.2024)

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Art. 1. Progetto di cessazione dell’attività

1. Il progetto di cessazione dell’attività di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all’allegato 1 al presente decreto.

2. Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy (di seguito «DGIND»), via PEC al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

3. La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del progetto di cui al comma 2, comunica all’impresa gli esiti dell’attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all’indirizzo PEC indicato nel predetto format.

4. Come previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.

5. Nel caso in cui la DGIND comunichi l’interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all’avvio dei lavori con l’impresa per la predisposizione dell’atto di cui all’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.

6. La DGIND cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione, previsti dall’art. 2, comma 6, e dall’art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.

7. La procedura di cui al presente articolo si applica a partire dal 2 dicembre 2024.

Art. 2. Richiesta di utilizzo del marchio

1. L’impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, interessata a utilizzare uno o più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il format di cui all’Allegato 2 al presente decreto.

2. La suddetta richiesta deve essere inviata all’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (di seguito UMASI), all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Art. 3. Modalità di verifica

1. Ai fini dell’art. 5, comma 7, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il quale prevede che il contratto di licenza d’uso del marchio si risolve qualora l’impresa licenziataria cessi l’attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori del territorio nazionale, l’impresa licenziataria è tenuta a trasmettere una relazione semestrale sul rispetto di tali prescrizioni.

2. La relazione deve essere trasmessa all’Ufficio I, «Affari generali. Ufficio di supporto alle imprese» dell’UMASI, al seguente indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

3. L’UMASI può effettuare anche verifiche in loco presso gli stabilimenti sul territorio nazionale dell’impresa licenziataria.

Art. 4. Ulteriori disposizione attuative

1. Per qualsiasi ulteriore aspetto si rimanda a quanto previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.

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