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Sentenza Corte Costituzionale 21 giugno 2022 n. 179

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Sentenza Corte Costituzionale 21 giugno 2022 n. 179

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni (competenza residuale) - Commercio e artigianato - Fondo per la concessione di contributi alle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei Comuni in cui si sono verificati, nel corso dell’anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale - Ripartizione delle somme stanziate - Spettanza al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, anziché mediante intesa con le Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Regioni (competenza residuale) - Turismo - Banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi - Onere per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive - Modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali - Spettanza al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione della competenza residuale regionale in materia di turismo, dei principi di leale collaborazione e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza delle questioni.

Regioni (competenza residuale) - Trasporto pubblico locale - Fondo a favore delle imprese che svolgono servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio pubblico - Criteri di ripartizione delle somme stanziate - Spettanza al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anziché mediante intesa con le Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Regioni (competenza residuale) - Turismo - Istituzione di un fondo per l’ingresso gratuito dei cittadini italiani residenti all’estero nella rete dei musei, di un fondo per le aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica e per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, di un fondo per la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico e speleologico - Modalità attuative della misura e criteri di ripartizione delle somme stanziate - Spettanza al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione della competenza residuale regionale in materia di turismo, dei principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché del principio di leale collaborazione - Estinzione del processo in parte qua.

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Sentenza 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 90, 92, 93, 115, 202, 597 e 649, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 21 giugno 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis;
uditi l’avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Eugenio De Bonis per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2022.

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1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201 del medesimo art. 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che - limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020, promossa, in riferimento all’art. 119 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 90, 92, 93 e 115, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

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