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Sentenza CEDU 17 Ottobre 2019

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Sentenza CEDU 17 Ottobre 2019

ID 15529 | 23.01.2022

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 17 ottobre 2019, nel caso López Ribalda ed altri v. Spagna, ha affermato che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora egli abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite sono ingenti.

Nel caso che ha originato la pronuncia in commento, un manager di un supermercato spagnolo, avendo rilevato ingenti mancanze di denaro derivanti da furti presumibilmente avvenuti presso le casse, aveva fatto installare delle telecamere all’interno del supermercato, alcune delle quali ben visibili, precedute da una puntuale informativa ai lavoratori, altre invece nascoste e direzionate verso le casse, in relazione alle quali il personale del negozio non era stato informato.

Proprio le immagini riprese da queste ultime telecamere avevano evidenziato la responsabilità di alcuni dipendenti nei furti della merce e quindi i lavoratori individuati all’esito di tali accertamenti erano stati licenziati. Alcuni di questi avevano impugnato il provvedimento disciplinare, eccependo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle immagini poiché raccolte in modo illecito e contrario alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che prevede l’obbligo di informare il personale sulla presenza di sistemi di videosorveglianza, ma i giudici spagnoli avevano rigettato il loro ricorso.

Il caso è stato quindi portato innanzi alla CEDU per violazione dell’articolo 8 della Carta europea che protegge la riservatezza della vita privata e costituisce la fonte primaria da cui derivano tutte le normative europee e nazionali sulla privacy.

Per i giudici della Corte europea, i colleghi spagnoli chiamati a decidere la legittimità dei licenziamenti hanno attentamente bilanciato il diritto alla privacy dei dipendenti sospettati di furto e quello del datore di lavoro alla tutela del proprio patrimonio aziendale ed hanno correttamente concluso che la mancata informazione dei lavoratori fosse da ritenersi giustificata dal “ragionevole sospetto” di una grave colpa dei cassieri e dall'entità della perdita economica subita dal supermercato a causa dei furti.

Pertanto, costatato che le ragioni dell’intrusione erano legittime, che l’ampiezza della misura di sorveglianza, sia quanto al tempo che al luogo (aperto al pubblico e dove i dipendenti avevano rapporti con i clienti), era appropriata, che l’utilizzazione dei dati era stata limitata a sanzionare i colpevoli e a disporre della prova del furto nel successivo giudizio ed infine che misure meno invasive di controllo risultavano praticamente impossibili, la Corte ha concluso che nel caso esaminato l’interesse del datore di lavoro a non subire furti dovesse essere considerato preponderante rispetto ai pur sussistenti diritti di privacy dei lavoratori.

La linea adottata dalla CEDU è stata parzialmente criticata dal Garante italiano della Privacy, il quale ha affermato che “la sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri.
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