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Circolare del Viminale sulla verifica delle certificazioni verdi Covid-19

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Circolare del Viminale sulla verifica delle certificazioni verdi Covid 19

Circolare del Viminale sulla verifica delle certificazioni verdi Covid-19

ID 14268 | 10.08.2021 / Circolare allegata

Circolare del 10 Agosto 2021 - Le indicazioni operative ai prefetti

È stata adottata dal Viminale la circolare a firma del capo di gabinetto, prefetto Bruno Frattasi, che fornisce ai prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.

Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.

Viene richiamata, altresì, la massima attenzione sull’attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di detta certificazione facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

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OGGETTO: Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (d’ora in avanti certificazioni verdi) è disciplinata dall’art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (di qui in poi d.P.C.M.), contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

Originariamente introdotte per le attività indicate dal predetto decreto-legge n.52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla, il loro impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell’art. 9-bis del citato DL n.52/2021, inserito dall’art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Il ricorso alle certificazioni verdi, com’è noto, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto e ha determinato in alcuni settori interessati l’esigenza di opportuni chiarimenti che si intendono qui fornire, rinviando, per le parti non oggetto di trattazione, alle specifiche FAQ pubblicate, come di consueto, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre innanzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano, all’uopo, due diverse e successive fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.

Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell’art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento.

Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori”, contenuta nel predetto comma 4.

Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo - ossia alla lettera a) del comma 2 dell’art. 13 - “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni”, notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.

Inoltre, lo stesso art. 13 indica, di seguito, anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire alcune ulteriori precisazioni.

Riguardo alla categoria sub b), essa è riferita al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Appare opportuno rammentare come la stessa legge n.94/2009 vieti per tale personale l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

Trattandosi, inoltre, di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di effettuare verifiche, anche saltuarie, riguardo al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco.

Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell’art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.

Ne consegue che la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-bis del DL n. 105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all’aperto, nonché per l’asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il di stanziamento interpersonale.

In merito all’applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 13 del citato d.P.C.M.

Si richiama altresì l’attenzione sulla previsione contenuta al comma 6 del più volte citato articolo 13, che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento ai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art. 13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.

Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, cui si riferisce la lettera d) del suddetto art. 13, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall’art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019.

Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell’impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.

Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz’altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli steward.

Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed I) dell’art. 13, comma 2, del d.P.C.M., si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

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Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.

Ne discende l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 13 del d.P.C.M., facendone oggetto di apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei Sigg. Questori.

Fonte: Ministero dell'Interno

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