Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15
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Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15 / Mancata conversione
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.45 del 23.02.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2021
Comunicato del 26.04.2021 (GU n. 99 del 26.04.2021)
Mancata conversione del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15
Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3 della Legge 12 marzo 2021 n. 29, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».
Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della Legge 12 marzo 2021 n. 29 «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021».
Decreto Legge abrogato dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (GU n. 61 del 12.03.2021)
In allegato:
- Testo consolidato al 16.04.2021
12/03/2021
LEGGE 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n.61) In allegato testo consolidato al 16.04.2021
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Art. 1. Denominazione del territorio nazionale in zone
1 All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 -sexies è aggiunto il seguente:
«16 -septies . Sono denominate:
a) “Zona bianca”, le Regioni, di cui al comma 16 -sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) “Zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16 -quater e 16 -quinquies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c) “Zona rossa”, le Regioni di cui al comma16 -quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla” le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».
Art. 2. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19
1. Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
2. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
3. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, è abrogato.
Art. 3. Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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