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Sicurezza gallerie: Procedura d'infrazione UE / Parere motivato Art. 258 TFUE

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Sicurezza gallerie Procedura infrazione UE

Procedura d'infrazione 2019/2279 - Parere motivato Art. 258 TFUE 

Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

Il 3 dicembre 2020, la Commissione europea ha emesso un parere motivato con il quale cristallizza in fatto e in diritto l'inadempimento contestato e diffida l'Italia a porvi fine.

La Commissione europea aveva inviato il 10 Ottobre 2019 lettere di costituzione in mora a Belgio, Bulgaria, Croazia, Italia e Spagna per il mancato rispetto della direttiva 2004/54/CE, che stabilisce requisiti minimi di sicurezza relativi all'infrastruttura e all'esercizio delle gallerie e si applica a tutte le gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 metri.

Gli Stati membri interessati disponevano di 2 mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione ha deciso, il 3 dicembre 2020, di adottare pareri motivati al riguardo.

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Procedura di infrazione 2019/2279

- 03/12/2020 Parere motivato art. 258 del TFUE

- 10/10/2019 Lettera di costituzione in mora art. 258 del TFUE

Pre-contenzioso (art. 258 del TFUE)

Quando la Commissione europea rileva la violazione di una norma UE, procede all'invio di una "lettera di messa in mora", concedendo allo Stato un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni. La violazione contestata può consistere nella mancata attuazione di una norma europea oppure in una disposizione o in una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa incompatibili.

La procedura d'infrazione è avviata nei confronti di uno Stato membro in quanto tale, senza che rilevi se l'autore della violazione sia un organo costituzionale, una giurisdizione, un ente territoriale o un soggetto di diritto privato controllato dallo Stato.

Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera di messa in mora nel termine indicato oppure fornisca alla Commissione risposte non soddisfacenti, quest'ultima può emettere un parere motivato con il quale cristallizza in fatto e in diritto l'inadempimento contestato e diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine.

Nel caso in cui lo Stato membro non si adegui al parere motivato, la Commissione può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee contro lo Stato in questione (art. 258 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, par. 2).

Articolo 258
(ex articolo 226 del TCE)
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. 

Articolo 226
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

Si conclude così la fase del cd. "precontenzioso" ed inizia il giudizio, il quale è diretto ad ottenere dalla Corte l'accertamento formale, mediante sentenza, dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall'Unione.

Fonte: EU

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