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DPCM 16 Settembre 2020

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DPCM 16 Settembre 2020

DPCM 16 Settembre 2020

Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

(GU n.288 del 19.11.2020)

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Art. 1. Compiti

1. Ai sensi dell’art. 20 del codice della protezione civile, di seguito «Codice», la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d’ora in avanti «Commissione», è organo di consulenza tecnicoscientifica del Dipartimento della protezione civile.
2. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto.
3. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma 2, la Commissione può fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio di cui all’art. 16 del codice.

Art. 2. Articolazione, composizione e durata

1. La Commissione si articola in un Ufficio di Presidenza e in quattro settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencate:
settore rischi sismico e da maremoto;
settore rischio vulcanico;
settore rischi idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi;
settore rischi antropici e tecnologici (chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali).
2. L’Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal presidente, da un vicepresidente con funzioni anche di presidente vicario e da un referente per ciascun settore di rischio, individuati tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di vacanza dell’incarico. Per ogni referente di settore viene individuato un sostituto.
3. Ogni settore di rischio di cui al comma 1, è composto da un numero massimo di dieci componenti permanenti, ivi compreso il referente, individuati tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia, tenuto conto delle specificità dei rischi trattati. I legali rappresentanti dei Centri di competenza non possono essere in numero superiore al 50% del totale dei componenti permanenti. Essi possono nominare in forma permanente un proprio delegato, individuato nell’ambito del medesimo Centro di competenza, esperto nella materia del settore che, in caso di assenza del legale rappresentante, esercita il diritto di voto. Quando un Centro di competenza è presente in più settori, per ciascun settore può essere individuato in forma permanente un delegato.
4. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile predispone un elenco di componenti aggiuntivi competenti in specifiche discipline, individuati in quanto utili ai fini della caratterizzazione di ciascun rischio. Essi possono essere chiamati ad integrare la composizione della Commissione, in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti della Commissione per ciascun settore, nei casi in cui, a seconda degli argomenti da trattare, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della Commissione, ne ravvisi la necessità, motivandone le specifiche esigenze. In sede di riunione della Commissione, il componente aggiuntivo convocato opera nell’ambito della Commissione stessa con diritto di voto.
5. I componenti, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per dirigente di ricerca. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, sono individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneità ad un concorso per dirigente di ricerca.
6. Alla nomina dei componenti permanenti della Commissione, ivi compresi il presidente ed il vicepresidente vicario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con il decreto si procede, altresì, alla designazione dei referenti e dei relativi sostituti per ciascun settore.
7. Alla costituzione e all’aggiornamento dell’elenco dei componenti aggiuntivi di cui al comma 4, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Allo scadere della Commissione, in mancanza di proroga decadono anche i componenti aggiuntivi dell’elenco di cui al comma 4.
9. I componenti permanenti della Commissione decadono dall’incarico qualora non partecipino personalmente, senza preavviso e motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente convocati. 

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