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Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34

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Decreto rilancio   Testo e note

Decreto - Legge 19 maggio 2020 n. 34 / Testo consolidato Gennaio 2024

Decreto Rilancio: Testo e Note su aspetti Sicurezza

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020

In allegato:

- Testo consolidato 01.2024
- Testo consolidato 08.2023
- Testo consolidato 06.2023
- Testo consolidato 03.2023
- Testo consolidato 01.2023
- Testo consolidato 10.2022
- Testo consolidato 09.2022
- Testo consolidato 06.2022
- Testo consolidato 04.2022
- Testo consolidato 03.2022
- Testo consolidato 12.2021
- Testo consolidato 10.2021
- Testo consolidato 08.2021
- Testo consolidato 04.2021
- Testo consolidato 11.2020

- Testo consolidato 08.2020
- Testo nativo

Conversione in Legge

Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.180 del 18-07-2020 - SO n. 25)

Il Testo del Decreto rilancio consta di 266 Articoli (esclusi bis, ter) e 4 Allegati.

Aggiornamenti

18/07/2020
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 (in SO n.25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n.180)

14/08/2020
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (in SO n.30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n.203)

14/09/2020
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228)

28/09/2020
LEGGE 25 settembre 2020, n. 124 (in G.U. 28/09/2020, n.240)

07/10/2020
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 (in G.U. 07/10/2020, n.248)

20/10/2020
DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129 (in G.U. 20/10/2020, n.260)

22/10/2020
Avviso di rettifica (in G.U. 22/10/2020, n.262)

22/10/2020
Errata Corrige (in G.U. 22/10/2020, n.262)

28/10/2020
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28/10/2020, n.269)

09/11/2020
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 (in G.U. 09/11/2020, n.279)

30/11/2020
DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 (in G.U. 30/11/2020, n.297)

03/12/2020
LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 03/12/2020, n.300)

18/12/2020
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 (in G.U. 18/12/2020, n.313)

24/12/2020
LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 (in SO n.43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n.319)

30/12/2020
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in SO n.46, relativo alla G.U. 30/12/2020, n.322)

31/12/2020
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n.323)

15/01/2021
DECRETO-LEGGE 15 gennaio 2021, n. 3 (in G.U. 15/01/2021, n.11)

30/01/2021
LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 (in G.U. 30/01/2021, n.24)

30/01/2021
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2021, n. 7 (in G.U. 30/01/2021, n.24)

01/03/2021
LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n.51)

22/03/2021
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22/03/2021, n.70)

01/04/2021
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 (in G.U. 01/04/2021, n.79)

22/04/2021
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. 22/04/2021, n.96)

30/04/2021
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 (in G.U. 30/04/2021, n.103)

07/05/2021
DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59 (in G.U. 07/05/2021, n.108)

21/05/2021
LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 (in SO n.21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n.120)

25/05/2021
DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n.123)

31/05/2021
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n.129)

21/06/2021
LEGGE 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n.146)

30/06/2021
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 (in G.U. 30/06/2021, n.155)

06/07/2021
LEGGE 1 luglio 2021, n. 101 (in G.U. 06/07/2021, n.160)

23/07/2021
DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 (in G.U. 23/07/2021, n.175)

24/07/2021
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 (in SO n.25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n.176) 

30/07/2021
Legge 29 luglio 2021 n. 108 (in SO n.26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n.181) conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n. 129). In allegato testo consolidato 10.2021

06/08/2021
Decreto-Legge 06 Agosto 2021 n. 111  (in G.U. 06/08/2021, n.187) In allegato testo consolidato 10.2021

07/08/2021
Legge 6 agosto 2021 n. 113 (in SO n.28, relativo alla G.U. 07/08/2021, n.188) conversione, con modificazioni, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (in G.U. 09/06/2021, n. 136) In allegato testo consolidato 10.2021

10/09/2021
Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 121 (in G.U. 10/09/2021, n.217) In allegato testo consolidato 10.2021

08/10/2021
DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 (in G.U. 08/10/2021, n.241) In allegato testo consolidato 12.2021

21/10/2021
DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21/10/2021, n.252) In allegato testo consolidato 12.2021

06/11/2021
DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 06/11/2021, n.265) In allegato testo consolidato 12.2021

09/11/2021
LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n.267) In allegato testo consolidato 12.2021

11/11/2021
DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157 (in G.U. 11/11/2021, n.269) In allegato testo consolidato 12.2021

07/12/2021
LEGGE 3 dicembre 2021, n. 205 (in G.U. 07/12/2021, n.291) In allegato testo consolidato 12.2021

09/12/2021
La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2021, n. 236 (in G.U. 09/12/2021 n. 49)
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8 del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51).

20/12/2021
LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n.301)

24/12/2021
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 (in G.U. 24/12/2021, n.305)

30/12/2021
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30/12/2021, n.309)

31/12/2021
LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233 (in SO n.48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310)

31/12/2021
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (in SO n.49, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310)

27/01/2022
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 (in G.U. 27/01/2022, n.21)

25/02/2022
DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13 (in G.U. 25/02/2022, n.47)

28/02/2022
LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 (in SO n.8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n.49) In allegato testo consolidato 03.2022

21/03/2022
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21/03/2022, n.67)

24/03/2022
DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 (in G.U. 24/03/2022, n.70)

28/03/2022
LEGGE 28 marzo 2022, n. 25 (in SO n.13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n.73) 

28/04/2022
LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n.98)

30/04/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100)

17/05/2022
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17/05/2022, n.114)

20/05/2022
LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n.117)

23/05/2022
LEGGE 19 maggio 2022, n. 52 (in G.U. 23/05/2022, n.119) 

16/06/2022
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16/06/2022, n.139)

21/06/2022
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 (in G.U. 21/06/2022, n.143)

29/06/2022
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n.150)

15/07/2022
LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n.164)

05/08/2022
LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182)

12/08/2022
LEGGE 5 agosto 2022, n. 118 (in G.U. 12/08/2022, n.188) In allegato testo consolidato 09.2022

21/09/2022
LEGGE 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n.221) In allegato testo consolidato 10.2022

18/11/2022
DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 (in G.U. 18/11/2022, n.270) In allegato testo consolidato 01.2023

29/12/2022
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303)

29/12/2022
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303)

30/12/2022
LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 (in G.U. 30/12/2022, n.304)

17/01/2023
LEGGE 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17/01/2023, n.13)

16/02/2023
DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. 16/02/2023, n.40)

27/02/2023
LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n.49) In allegato testo consolidato 03.2023

11/04/2023
LEGGE 11 aprile 2023, n. 38 (in G.U. 11/04/2023, n.85)

22/04/2023
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22/04/2023, n.95)

04/05/2023
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (in G.U. 04/05/2023, n.103) In allegato testo consolidato 06.2023

22/06/2023
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22/06/2023, n.144) convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190)

29/06/2023
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023, n. 82 (in G.U. 29/06/2023, n.150)

03/07/2023
LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n.153)

19/07/2023
La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2023, n. 149 (in G.U. 19/07/2023 n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 1.

10/08/2023
DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104 (in G.U. 10/08/2023, n.186)

16/08/2023
LEGGE 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n.190) In allegato testo consolidato 08.2023

18/10/2023
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 (in G.U. 18/10/2023, n.244)

16/12/2023
LEGGE 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n.293)

29/12/2023
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212 (in G.U. 29/12/2023, n.302)

30/12/2023
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 (in G.U. 30/12/2023, n.303) In allegato testo consolidato 01.2024

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Note Sicurezza Artt. 83 e 95

Art. 83 Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4.Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. (N)

(N) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L.14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020.

Art.95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Art.95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. (comma abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126)

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni(comma abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126)

3. I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123(comma abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126)

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili(comma abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126)

5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato(comma abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126)

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto. (comma abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126)

6 -bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l’INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando
di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L’INAIL provvede all’aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. (N)

(N) Comma 6-bis introdotto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.180 del 18-07-2020 - S.O. n. 25)

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