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D.P.C.M. 25 febbraio 2020

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DPCM 25 Febbraio 2020

D.P.C.M. 25 febbraio 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.47 del 25-02-2020)

Abrogato daD.P.C.M. 1° Marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)

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Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita' didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avra' luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»;
f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:
1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province;
2) regolazione delle modalita' dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'ufficio medesimo;
g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita' urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 2 Lavoro agile

1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita' lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e' soppresso.

Art. 3 Disposizioni finali

1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui all'art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonche' l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Roma, 25 febbraio 2020.
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