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Regolamento di Esecuzione (UE) N. 282/2011

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Regolamento di Esecuzione (UE) N. 282/2011

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

GU L 77/1 del 23.3.2011 
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E-commerce diretto

Il commercio elettronico diretto (e-commerce diretto) è caratterizzato dal fatto che l’intera operazione commerciale (cessione e consegna del bene) avviene unicamente per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili. I servizi ed i beni ceduti (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.), originariamente dematerializzati, vengono, infatti, concretati all’arrivo dal destinatario (download).
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Articolo 7

1. I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

2. In particolare, rientrano nell'ambito d’applicazione del paragrafo 1:

a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);

f) i servizi elencati nell’allegato I
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Allegato I

Articolo 10 del presente regolamento

1) Punto 1 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Hosting di siti web e di pagine web;
b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line;
c) amministrazione remota di sistemi;
d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente; e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.

2) Punto 2 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;
b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;
c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;
d) installazione automatica on line di filtri per i siti web;
e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).

3) Punto 3 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica;
b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
d) abbonamento a giornali o riviste on line;
e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;
f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;
g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;
h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;
i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.

4) Punto 4 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;
c) accesso o scaricamento di film;
d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri.

5) Punto 5 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;
b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.
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