Decreto 11 marzo 2008
Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmitta...
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ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2014, proposto da:
SNAM RETE GAS s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Todarello e Marco Reggiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Todarello in Milano, P.zza Velasca n. 4;
contro
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
nei confronti di
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, non costituito; per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione dell'AEEG del 19.12.2013 n. 602/2013/R/GAS, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso presenti sufficienti profili di fumus laddove evidenzia che il nuovo sistema introdotto dalla delibera impugnata è stato implementato senza aver previsto un adeguato lasso temporale tale da consentire alla ricorrente di apprestare le necessarie misure al fine di adeguarsi ad esso;
Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare debba essere accolta al fine di consentire ad AEEG il riesame della specifica questione sopra evidenziata;
Ritenuto che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie, ai fini del riesame, l’istanza cautelare;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 luglio 2014.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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ID 16369 | 11.04.2022 / Status e Documento FER II allegato
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A. Nuovo Decreto FER I
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