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Decreto 23 ottobre 2024 n. 368

ID 23250 | | Visite: 1464 | Energie rinnovabiliPermalink: https://www.certifico.com/id/23250

Decreto 23 ottobre 2024 n  368 Piattaforma SUER   Sportello Unico delle Energie Rinnovabili

Decreto 23 ottobre 2024 n. 368 / Piattaforma SUER: Sportello Unico delle Energie Rinnovabili

ID 23250 | 05.01.2025 / Step attivazione SUER

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 ottobre 2024 n. 368 recante "Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

Attenzione, decreto così leggasi dopo la pubblicazione del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 che ha abrogato talune disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
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Step attivazione SUER

 1.   Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con decreto MITE è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica. di cui all’articolo 19, comma 3.

 2.    Entro centoventi giorni dalla data di adozione del modello per il procedimento di autorizzazione unica i di cui all’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il GSE rende accessibile la Piattaforma SUER e pubblica il relativo manuale digitale operativo per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 (Amministrazioni procedenti, operatori e GSE)
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Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, istituisce la Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii., denominata Piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili).

2. La Piattaforma SUER è realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) che svolge, mediante la stessa Piattaforma SUER, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Il GSE non è ad alcun titolo parte dei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate sulla Piattaforma di cui al comma 1.
...
segue allegato DM

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
...
Art. 19 (Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (articolo 4 abrogato dal D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 / ndr), realizzata e gestita dal GSE. In sede di prima applicazione, la piattaforma è funzionale alla presentazione delle istanze per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (articolo 5 abrogato dal D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 / ndr)

2. La piattaforma di cui al comma 1, fornisce guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa e garantisce l'interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica (1)

(1) Il modello di autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sostituisce i "modelli unici per le procedure di autorizzazione" riportati al comma 3 prima della modifica apportata allo stesso comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dal D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 /ndr.

Per effetto delle semplificazioni apportate dal D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili:

a) attività libera, disciplinata all'art. 7 e all'allegato A;
b) procedura abilitativa semplificata (PAS), disciplinata all'art. 8 e all'allegato B;
c) autorizzazione unica (AU), disciplinata all'art. 9 e all'allegato C.
d) dichiarazione di inizio lavori asseverata disciplinata all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (regime abrogato)

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