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Direttiva (UE) 2024/1788

ID 22258 | | Visite: 1963 | Legislazione ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/22258

Direttiva (UE) 2024/1788 

ID 22258 | 15.07.2024

Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE

GU L 2024/1788 del 15.7.2024

Entrata in vigore: 04.08.2024

L’articolo 93 si applica a decorrere dal 5 agosto 2026

___________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia.

2. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale per mezzo del sistema del gas naturale e disposizioni di tutela dei consumatori, al fine di creare un mercato del gas naturale integrato, competitivo e trasparente nell’Unione. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale per mezzo del sistema del gas naturale nonché la gestione di tale sistema.

3. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, nonché per la transizione del sistema del gas naturale a un sistema integrato e altamente efficiente basato sui gas rinnovabili e sui gas a basse emissioni di carbonio.

4. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio dell’idrogeno per mezzo del sistema dell’idrogeno. Essa definisce norme relative all’organizzazione e al funzionamento di tale settore, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per le reti, la fornitura e lo stoccaggio dell’idrogeno nonché la gestione di tale sistema.

5. La presente direttiva stabilisce norme per la progressiva realizzazione di un sistema dell’idrogeno interconnesso a livello dell’Unione che contribuisca alla flessibilità a lungo termine del sistema elettrico e alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell’efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e sostenendo in tal modo la decarbonizzazione del sistema energetico dell’Unione.

...

Articolo 94 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 6 e da 8 a 31, all’articolo 33, agli articoli da 35 a 38, all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 39, paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, all’articolo 40, paragrafo 1, agli articoli 41, 42 e 43, all’articolo 44, paragrafi 1, 2, 7 e 8, all’articolo 45, all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 50 a 59, all’articolo 62, all’articolo 64, paragrafo 11, agli articoli da 68 a 75, all’articolo 76, paragrafo 5, agli articoli 77, 78 e 79, all’articolo 81, paragrafi 1 e 6, agli articoli 82 e 83, e agli allegati I e II entro il 5 agosto 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 95 Abrogazione

La direttiva 2009/73/CE, come modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, della presente direttiva è abrogata a decorrere dal 4 agosto 2024, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 96 Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 93 si applica a decorrere dal 5 agosto 2026

[...]

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