Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 14
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Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 14
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.
(GU n.44 del 22.02.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2021
...
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il servizio di cui al comma 1 è fornito dai soggetti che svolgono l’attività di vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, di seguito “regolamento (UE) 2017/1938”.»;
b) all’articolo 22, dopo il comma 2 -bis , è inserito il seguente:
«2 -ter . Sono considerati “clienti protetti nel quadro della solidarietà” ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.»;
c) all’articolo 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all’economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la predisposizione e l’attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà, come previsto dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas.».
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
[...]
Art. 3. Sanzioni amministrative
1. I soggetti che svolgono attività di impresa di gas naturale, di cui alla lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che non adempiono agli obblighi di notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1938, entro il 15 settembre di ogni anno, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1 che, ricevute le richieste di informazioni di cui all’articolo 14, paragrafi 4, 5 e 7, del regolamento (UE) 2017/1938, non trasmettono entro il termine indicato nella richiesta le informazioni o non adempiono all’obbligo di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro.
3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Collegati
Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164
Decreto Legislativo 1° giugno 2011 n. 93
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