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Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48

ID 10972 | | Visite: 15430 | Legislazione ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/10972

D lgs 10 giugno 2020 n  48

Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48  | Recepimento EPBD III (Energy Performance of Building Directive III)

D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48
Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Attuazione EPBD III (Energy Performance of Building Directive III)

(GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2020

Nota Importante Abrogazioni

Il D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 (GU n.146 del 10-06-2020) ha introdotto con l'Art. 4 comma 1 -quinquies., la previsione inerente un DPR che dovrà armonizzare e aggiornare le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, alla cui emanazione  è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 
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Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica


1 -quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. 

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Art. 1. Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento
Art. 5. Introduzione dell’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine
Art. 6. Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
Art. 7. Modifiche all’articolo 4 -ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato
Art. 8. Introduzione dell’articolo 4 -quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
Art. 9. Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
Art. 10. Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
Art. 11. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
Art. 12. Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali
Art. 13. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
Art. 14. Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza
Art. 15. Modifiche all’allegato A
Art. 16. Regolamenti edilizi comunali
Art. 17. Abrogazioni
Art. 18. Disposizioni finali ed entrata in vigore

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Alcune novità di interesse:

Art. 1. Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

2. Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2012/27/UE relativa al rendimento energetico nell’edilizia».
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Art. 3. Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni 

Definizioni:

- per impianto termico deve intendersi l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

- per sistema tecnico per l'edilizia deve intendersi l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

Art. 5. Introduzione dell’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente: «Articolo 3 -bis (Strategia di ristrutturazione a lungo termine).

1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata, è adottata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine è recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e comprende:
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Art. 6. Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica 

Requisiti-ricarica autoveicoli

Introdotti nuovi obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano, a determinate condizioni, gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e consistono nell’installazione sia di un numero minimo di punti di ricarica, sia di infrastrutture di canalizzazione che consentano l’installazione successiva di ulteriori punti di ricarica.

Inolltre, prevista espressamente l’esclusione dal campo di applicazione del D.lgs 192/2005 degli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

Art. 9. Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

APE

- l’Attestato di prestazione energetica - APE deve obbligatoriamente contenere anche la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato.

Art. 11. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

Relazione tecnica

- la valutazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza nei nuovi edifici e negli edifici soggetti a ristrutturazione importante deve obbligatoriamente essere effettuata in fase di progettazione.

Art. 17 Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito indicate:
a) articolo 3, commi 1 e 2;
b) articolo 4 -ter , comma 2;
c) articolo 6, comma 6 -bis ;
d) articolo 10, comma 3;
e) articolo 11;
f) articolo 13, comma 3.

2. All’articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

3. L’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato.

4. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

D.Lgs. n. 192/2005
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Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

1 -quinquies . Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.

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