Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione
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Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione
L'acronimo "MA.R.C.I." sta per "MAggior Rischio in Caso d'Incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario. Nei luoghi MA.R.C.I. (in seguito MARCI), gli Impianti elettrici devono rispettare i requisiti della norma CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1.
Il Documento allegato intende fornire un quadro generale sui luoghi MARCI, dalla loro Classificazione (relativa ai luoghi di lavoro) in relazione alla Prevenzione Incendi di cui al D.M. 10 Marzo 1998 e D.P.R. 151/2011 e alla Sicurezza D.Lgs. 81/2008. Estratto parte d'interesse della Norma.
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Excursus
Il rischio relativo all'incendio in un luogo può essere valutato in modo qualitativo, come al solito, con funzione della probabilità P che si inneschi un incendio per l'entità del Danno che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone: f (P,D). Nel D.M. 10 Marzo 1998 è individuata la classificazione del livello di rischio di incendio sulla base di considerazioni normative-qualitative.
Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato non con calcoli analitici.
Il D.M. 10 Marzo 1998 al punto 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio, riporta le modalità per la classificazione del livello di rischio incendio di un luogo di lavoro:
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
...
9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dal D.P.R. 151/2011) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
...
Seguendo queata classificazione, in genere sono considerati a MARCI gli ambienti con livello di rischio almeno MEDIO:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dal D.P.R. 151/2011) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
Quindi, in generale, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 sono considerati ambienti a MAggior Rischio in Caso di Icendio (MARCI)
In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di incendio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F.
Si veda alcuni casi particolari
I luoghi di lavoro ove lavorazione e materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998 (Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/02/2000).
Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000 Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio
Si concorda con il parere espresso dal Comando … nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi sono quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.
La sezione 751 definisce 3 tipi di ambienti marci in relazione alla causa che determina il maggiore rischio:
Luoghi di tipo A (751.03.2): Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose
Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico.
Luoghi di tipo B 7(51.03.3): Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili
NOTA Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo.
Luoghi di tipo C (751.03.4): Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale iniammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali
Per gli ambienti dove sono presenti materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili, od anche liquidi infiammabili o combustibili soggetti a lavorazione, convogliamento, manipolazione
CEI 64-8/7, art. 751.03.1.1
L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio non rientra nello scopo della presente Sezione; essa dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:
- densità di affollamento;
- tipo di utilizzazione dell’ambiente;
Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10 marzo 1998).
751.03.1.2 In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio. In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di incendio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F.
In sintesi, la norma non ha il compito di stabilire se un luogo è marcio, ma solo di indicare i requisiti che deve avere l'impianto elettrico nel luogo marcio.
E' il progettista elettrico che deve avere informazioni sulla classificazione del luogo MARCIO, se lo stesso ricopre il ruolo di Consulente Sicurezza, RSSP, sarà a quel punto lui stesso a dover classificare il luogo, negli altri casi dovranno essere fornitegli informazionii in merito da parte degli attori sicurezza incaricati dall'azienda a cui è interessata la progettazione elettrica.
La classiificazione del lugo MARCIO dovrà essere indicata nel DVR previsto dall'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Classificazione
Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come indicato in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4.
Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico.
751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili
Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisitiantincendio, come ad esempio le baite.
NOTA Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo.
NOTA 2 Vedere al riguardo il D.M. 9 marzo 2007, il D.M. 26 giugno 1984, il D.M. 15.03.2005 e successivi aggiornamenti.
Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m2, vedere D.M. 9-03-2007.
Secondo quanto stabilito dalla Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la quantità di materiale combustibile era notevole se la classe del compartimento era maggiore di 30, ovvero se:
q x k > 15 kg (di legna equivalente) = 277 MJ/m²
dove:
q = carico di incendio specifico;
k = fattore di riduzione in base alla valutazione del rischio.
(Con la pubblicazione del Decreto 9 Marzo 2007, che ha sostituito la Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la classe del compartimento è 30 quando il carico di incendio specifico è > 300 MJ/m²).
Per gli ambienti dove sono presenti materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili, od anche liquidi infiammabili o combustibili soggetti a lavorazione, convogliamento, manipolazione
Casi particolari - Esempi
1) Luogo dove si svolge un'attività non soggetta a D.P.R. 151/2011 ma luogo MARCIO
Se in base alla valutazione del rischio, un'attività non è soggetta a D.P.R. 151/2011 può essere luogio MARCIO, ad esempio quelle attività ricomprese in 751.03.3 (strutture combustibili portanti)
2) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO
Es.: Attività 54B di cui al D.P.R. 151/2011 "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti" senza materiale combustibile in quantità apprezzabile "può" essere considerato il luogo non MARCIO.
3) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO
Es.: Attività n. 74A "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW", in assenza di sostanze combustibili, "può" essere considerato il luogo non MARCIO.
4) luogo con pericolo di esplosione
Nota 751.01
I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non sono necessariamente ambienti a maggior rischio in casi d’incendio. Le valutazioni del luogo con pericolo di esplosione e di un ambiente a maggior rischio in caso di incendio vanno eseguite separatamente. Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni.
Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001.
751.01 Campo d’applicazione
Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31.
I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non sono necessariamente ambienti a maggior rischio in casi d’incendio. Le valutazioni del luogo con pericolo di esplosione e di un ambiente a maggior rischio in caso di incendio vanno eseguite separatamente. Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni.
751.02 Definizioni
NOTA In questa Sezione i termini “ambiente” e “luogo” sono consi derati equivalenti
751.03.1 Generalità
751.03.1.1 Il rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall’entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose.
Le caratteristiche di valutazione dei rischi di incendio ai fini della classificazione degli ambienti secondo gli articoli 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4 devono essere considerate come dati di progetto (vedere Guida CEI 0-2).
L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio non rientra nello scopo della presente Sezione; essa dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:
- densità di affollamento;
- tipo di utilizzazione dell’ambiente;
Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10 marzo 1998).
751.03.1.2 In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio. In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di incendio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F.
Nell’allegato 751A sono riportate le attività elencate nel D.P.R. 151/2011.
NOTA Il D.M. 10 marzo 1998 definisce tre livelli di rischio d’incendio: ELEVATO, MEDIO, BASSO; ai fini della presente sezione, in genere sono considerati a maggior rischio in caso d’incendio gli ambienti con livello di rischio almeno MEDIO, v. al riguardo anche il D.M. 10 marzo 1998, Allegato 9, 9.3.
Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come indicato in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4.
Riguardo la coesistenza dei pericoli di incendio e di esplosione, vedere il commento all’articolo 751.01
Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico.
751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili
Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisitiantincendio, come ad esempio le baite.
NOTA Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo.
NOTA 2 Vedere al riguardo il D.M. 9 marzo 2007, il D.M. 26 giugno 1984, il D.M. 15.03.2005 e successivi aggiornamenti.
Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenzadi materiale infiammabile o combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m2 , vedere D.M. 9-03-2007.
Per gli ambienti dove sono presenti materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili, od anche liquidi infiammabili o combustibili soggetti a lavorazione, convogliamento, manipolazione
751.04 Criteri di esecuzione degli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio
Quando in un ambiente sussistono le condizioni per ricadere in più di un gruppo di ambiente tra quelli di cui in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4, le prescrizioni integrative seguenti per gli impianti elettrici si sommano.
I gradi di protezione IP precisati in questo articolo devono venire rispettati anche se l’apparecchiatura è alimentata da circuiti SELV.
Le seguenti misure vanno adottate in tutti i gruppi di ambienti considerati in 751.03, tenendo conto delle indicazioni di cui in 751.04.4 e 751.04.5
Fig. 2 Condizioni di installazione e sulla scelta del grado di protezione IP verso la parete delle scatole e delle cassette incassate
751.04.1.2 Nel sistema di vie d’uscita non devono essere installati componenti elettrici contenenti fluidi infiammabili.
Fluidi infiammabili sono le sostanze che sotto forma di gas o vapori possono creare con l’aria in determinate proporzioni, atmosfere esplosive.
segue in allegato
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Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari
Il presente fascicolo contenente la Parte 7 "Ambienti ed applicazioni particolari" della Norma CEI 64-8, fissa le prescrizioni particolari alle quali devono soddisfare gli impianti elettrici realizzati negli ambienti e per le applicazioni particolari elencate nell'indice di questa Parte 7; queste prescrizioni particolari integrano, modificano o annullano le prescrizioni generali delle altre Parti della presente Norma CEI 64-8.Il presente fascicolo della Parte 7 della Norma CEI 64-8 contiene, rispetto alla Parte 7 della precedente edizione, le seguenti modifiche, integrazioni o sostituzioni:
- articoli 701.1 e 701.55 con l'inserimento di nuovi apparecchi utilizzatori adatti ad essere installati nelle zone 0, 1 e 2 dei locali per bagni e docce;
- riformulazione della Sezione 702 con nuove figure esemplificative;- riformulazione di alcuni articoli della Sezione 708;
- nuova Sezione 709 sulle darsene;
- nuove figure 712.1 e 712.2 della Sezione 712;
- riformulazione di alcuni articoli della Sezione 717;
- nuova Sezione 721, che sostituisce la precedente Sezione 754;
- nuova Sezione 729, in sostituzione dell'articolo 481.2.4 della parte 4;
- riformulazione di alcuni articoli della Sezione 751 e nuovo Allegato A (751) relativo all'elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi;
- inseriti i contenuti della Norma CEI 64-8 V1:2008 e della Norma CEI 64-8 V2:2009.
Le modifiche sono evidenziate con una linea verticale a margine. Questo fascicolo deve essere utilizzato congiuntamente agli altri 6 fascicoli della presente Norma CEI 64-8 che, si precisa, è costituita dall'insieme di tutti i 7 fascicoli.
La presente versione della Norma Tecnica incorpora l'Errata Corrige n. 1 di Febbraio 2013.
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