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Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione

ID 5442 | | Visite: 56413 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/5442

Luoghi MARCI 2021

Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione  / Update CEI 64-8 ed. 8a 2021

ID 5442 | Rev. 1.0 del 17.10.2021 

CEI 64-8 ed. 8a 2021

Documento aggiornato alla nuova edizione della norma CEI 64-8 Ed. 8a (2021)

L'acronimo "MA.R.C.I." sta per "MAggior  Rischio in Caso d'Incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario. Nei luoghi MA.R.C.I. (in seguito MARCI), gli Impianti elettrici devono rispettare i requisiti della norma CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1

Il Documento allegato intende fornire un quadro generale sui luoghi MARCI, dalla loro Classificazione (relativa ai luoghi di lavoro) in relazione alla Prevenzione Incendi di cui al D.M. 10 Marzo 1998 e D.P.R. 151/2011 e alla Sicurezza D.Lgs. 81/2008. Estratto parte d'interesse della Norma.

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Excursus

Il rischio relativo all'incendio in un luogo può essere valutato in modo qualitativo, come al solito, con funzione della probabilità P che si inneschi un incendio per l'entità del Danno che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone: f (P,D). Nel D.M. 10 Marzo 1998 è individuata la classificazione del livello di rischio di incendio sulla base di considerazioni normative-qualitative.

Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato non con calcoli analitici.

Nei luoghi MARCI, per la progettazione e l’esecuzione degli impianti elettrici, si applicano le prescrizioni della sezione 751 della norma CEI 64-8/7.

Il D.M. 10 Marzo 1998 al punto 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio, riporta le modalità per la classificazione del livello di rischio incendio di un luogo di lavoro:

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti  sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
...
9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dal D.P.R. 151/2011) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
...

Luoghi a maggior rischio d'incendio e Attività soggette DPR 151/2011

Seguendo queata classificazione, in genere sono considerati a MARCI gli ambienti con livello di rischio almeno MEDIO:  

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dal D.P.R. 151/2011) e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Quindi, in generale, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 sono considerati ambienti a MAggior Rischio in Caso di Icendio (MARCI)

In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di incendio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F.

Si veda alcuni casi particolari

Luoghi con pericolo di esplosione possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato

I luoghi di lavoro ove lavorazione e materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998 (Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/02/2000).

Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000 Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio
Si concorda con il parere espresso dal Comando … nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi sono quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.

La norma CEI 64-8/7 (2021)

751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio

751.01 Campo d’applicazione

Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Esse sono integrative delle prescrizioni contenute nei Capitoli 42, 43, 46, 52, 53, 6.5 ed hanno il fine di ridurre al minimo anche in questi ambienti la probabilità che l’impianto elettrico sia causa d’innesco e di propagazione di incendi.

Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31.

La sezione 751 della CEI 64-8/7, definisce 3 tipi di ambienti MARCI in relazione alla causa che determina il maggiore rischio:

Ambienti MARCI CEI 64 8 2021

In dettaglio:

  1  

751.03.2
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tabella 751.03.2 (rif. Tabella 51A)

Codice Descrizione
BD2 Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento, difficoltà di evacuazione
Es: fabbricati di altezza elevata
BD3 Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, facilità di evacuazione
BD4 Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, difficoltà di evacuazione
Per es: Fabbricati di altezza elevata aperti al pubblico, quali hotel, ospedali, case di riposo/simili

 NOTA
Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR  151/2011 punti 41, 64, 65, 66,  67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi classificati  a rischio di incendio  “elevato”  secondo DM 10/03/1998, rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella

   

751.03.3
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili.

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tabella 751.03.3 (rif. Tabella 51A)

Codice Descrizione
CA2 Fabbricati costruiti prevalentemente in materiali combustibili

NOTA
Fermo restando le eventuali disposizioni  emanate  dal  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  per  le  attività  soggette  a  controllo  di  prevenzione  incendi,  rientrano  in  tale  categoria  di  rischio  i  fabbricati  realizzati  con  strutture  portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse  strutture. I fabbricati con strutture  portanti in materiale  combustibile  rivestite  con  materiali in classe di reazione al fuoco A1 non rientrano nella classificazione indicata in Tabella.

  3  

751.03.4
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito.

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella

Tabella 751.03.4 (rif. Tabella 51A)

Codice Descrizione
BE2 Fabbricati adibiti allo stoccaggio/lavorazione di materiali combustibili in quantità rilevanti

NOTA
Sono da classificare come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati con carico d’incendio specifico di  progetto qfd > 450 MJ/m
...

Carico di incendio e Classe compartimento

Secondo quanto stabilito dalla Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la quantità di materiale combustibile era notevole se la classe del compartimento era maggiore di 30, ovvero se:

q x k > 15 kg (di legna equivalente) = 277 MJ/m²

dove:
q = carico di incendio specifico;
k = fattore di riduzione in base alla valutazione del rischio.
(Con la pubblicazione del Decreto 9 Marzo 2007, che ha sostituito la Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la classe del compartimento è 30 quando il carico di incendio specifico è > 300 MJ/m²).

Si può quindi affermare che il limite per la definizione rigorosa di “Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali” è aumentato da 277 MJ/m² a 450 MJ/m².
 
Luoghi  MARCI 05

Fig. 1 Fonti normative da cui individuare il luogo MARCIO

Casi particolari - Esempi

1) Luogo dove si svolge un'attività non soggetta a D.P.R. 151/2011 ma luogo MARCIO

Se in base alla valutazione del rischio, un'attività non è soggetta a D.P.R. 151/2011 può essere luogio MARCIO, ad esempio quelle attività ricomprese in 751.03.3 (strutture combustibili portanti)

2) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO

Es.: Attività 54B di cui al D.P.R. 151/2011 "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti" senza materiale combustibile in quantità apprezzabile "può" essere considerato il luogo non MARCIO.

3) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO

Es.: Attività n. 74A "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW",  in assenza di sostanze combustibili, "può" essere considerato il luogo non MARCIO.

4) luogo con pericolo di esplosione

Nota 751.01
I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non sono necessariamente  ambienti a  maggior rischio in casi d’incendio.  Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni.

Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001.
________

...

CEI 64-8/7 (2021)

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari


751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio


751.01 Campo d’applicazione

Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Esse sono integrative delle prescrizioni contenute nei Capitoli 42, 43, 46, 52, 53, 6.5 ed hanno il fine di ridurre al minimo anche in questi ambienti la probabilità che l’impianto elettrico sia causa d’innesco e di propagazione di incendi.

Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31.
_____

Commento

751.01
I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non  sono  necessariamente  ambienti  a  maggior  rischio  in  casi  d’incendio. Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni.
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Le seguenti definizioni sono tratte dalla regolamentazione del Ministero dell’Interno

751.02 Definizioni

a) Carico d’incendio: Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in  uno  spazio,  corretto  in  base  ai  parametri  indicativi  della  partecipazione  alla  combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo  tenendo  conto  del  fatto  che  gli  stessi  devono  altresì  garantire  la  conseguente resistenza  al  fuoco.  Tale  contributo  deve  essere  determinato  tramite  consolidati  criteri  di  interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ  è assunto pari all’energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.

b) Carico d’incendio specifico: Carico di incendio riferito all ‘unità di superficie lorda di piano, in MJ/m2.

c) Carico  d’incendio specifico di progetto:  Carico d’incendio specifico  corretto  in  base  ai  parametri  indicatori  del  rischio  di  incendio  del  compartimento  antincendio  e  dei  fattori relativi alle misure antincendio presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione.

d) Classe di resistenza al fuoco: Intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.

e) Materiale (combustibile): Materiale (o materiali variamente associati) che può (o possono) partecipare  alla  combustione  in  dipendenza  della  propria  natura  chimica  e  delle  effettive  condizioni di messa in opera per l’utilizzazione.

NOTA
per quanto riguarda i prodotti da costruzione ed i materiali soggetti a classificazione di reazione al fuoco, si considerano combustibili quelli non appartenenti alla Classe 0 di reazione al fuoco secondo D.M. 26-06-1984 o alla classe A1 secondo DM 10 marzo 2005. Per le prove di combustibilità degli altri materiali si può fare riferimento alle norme ISO 1182 e ISO 1716.

f) Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell’opera da costruzione organizzata per  rispondere  alle  esigenze  della  sicurezza  in  caso  di  incendio  e  delimitata  da  prodotti  o  elementi  costruttivi  idonei  a  garantire,  sotto  l’azione  del  fuoco  e  per  un  dato  intervallo  di  tempo,  la  resistenza  al  fuoco.  Qualora  non  sia  prevista  alcuna  compartimentazione,  si  intende che il compartimento coincida con l’intera opera da costruzione.

g)  Volume del materiale combustibile: Volume occupato dal materiale combustibile presente e da quello la cui presenza è prevista, tenendo conto dell‘utilizzazione dell‘ambiente, delle reali delimitazioni di deposito e di quelle di spandimento sia allo stato liquido sia allo stato solido non compatto (per es. fibre o trucioli) provocate dalle lavorazioni, dal convogliamento e dalle manipolazioni o anche  da  guasti  e  rotture  del  sistema  di  contenimento  dovute ad eventi non catastrofici.

h) Canalizzazione: sistemi di tubi, sistemi di canali o sistemi di passerelle

751.03 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio

751.03.1 Generalità

La valutazione del rischio di incendio non rientra nello scopo della presente Norma.

Le prescrizioni della presente Sezione si applicano ai luoghi specificati in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4.
_____

Commento

751.03.1
La valutazione del rischio di incendio costituisce uno dei dati di progetto. Il progettista elettrico, acquisita  la  valutazione  del  rischio,  classifica  gli  ambienti  sulla  base  dell’Allegato 51A del Capitolo 51.
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751.03.2
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tabella 751.03.2 (rif. Tabella 51A)

Codice Descrizione
BD2 Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento, difficoltà di evacuazione
Es: fabbricati di altezza elevata
BD3 Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, facilità di evacuazione
BD4 Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento, difficoltà di evacuazione
Per es: Fabbricati di altezza elevata aperti al pubblico, quali hotel, ospedali, case di riposo/simili


NOTA
Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR  151/2011 punti 41, 64, 65, 66,  67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi classificati  a rischio di incendio  “elevato”  secondo DM 10/03/1998, rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella

751.03.3
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili.

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella:

Tabella 751.03.3 (rif. Tabella 51A)

Codice Descrizione
CA2 Fabbricati costruiti prevalentemente in materiali combustibili

NOTA 

Fermo  restando le eventuali disposizioni  emanate  dal  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  per  le  attività  soggette  a  controllo  di  prevenzione  incendi,  rientrano  in  tale  categoria  di  rischio  i  fabbricati  realizzati  con  strutture  portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati  a  contatto  con  le  stesse  strutture. I fabbricati  con  strutture  portanti  in  materiale  combustibile  rivestite  con  materiali in classe di reazione al fuoco A1 non rientrano nella classificazione indicata in Tabella.
_____

Commento

751.03.3
Ai fini della suscettibilità di innesco da parte dei componenti e degli apparecchi deve essere fatto riferimento alle istruzioni dei fabbricanti. A tal fine si rimanda alle indicazioni di cui ai paragrafi 422 e 559
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751.03.4
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito.

Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella

Tabella 751.03.4 (rif. Tabella 51A)

Codice Descrizione
BE2 Fabbricati adibiti allo stoccaggio/lavorazione di materiali combustibili in quantità rilevanti

NOTA 
Sono da classificare come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati con carico d’incendio specifico di  progetto qfd > 450 MJ/m

751.04
Criteri di esecuzione degli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio

Ai fini della protezione  contro  l’incendio,  gli  impianti  elettrici  devono  essere  conformi  alle prescrizioni integrative che seguono.

Quando in un ambiente sussistono le condizioni per ricadere in più di un gruppo di ambiente tra quelli di cui in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4, le prescrizioni integrative seguenti per gli impianti elettrici si sommano.

I gradi di protezione IP precisati in questo articolo devono venire rispettati anche se l’apparecchiatura è alimentata da circuiti SELV.

751.04.1
Prescrizioni comuni di protezione contro l’incendio per i componenti elettrici escluse le condutture

Le seguenti misure vanno  adottate in tutti i gruppi di ambienti considerati in  751.03, tenendo  conto delle indicazioni di cui in 751.04.4 e 751.04.5

751.04.1.1
Nei  luoghi a maggior rischio in caso di incendio possono essere impiegati  tutti i sistemi di distribuzione disciplinati alla Sezione 312 con le seguenti limitazioni

- Non è ammesso il transito e l’utilizzo di sistemi TN-C, a meno che la separazione del neutro dal conduttore di protezione non avvenga a monte del fabbricato alimentato o attraversato.

- Per evitare l’apertura automatica dei circuiti al verificarsi del primo guasto a terra è possibile impiegare il sistema di distribuzione IT purché la segnalazione di guasto rilevata dal dispositivo di controllo dell’isolamento (IMD), dimensionato secondo le indicazioni di cui all’art.538.1.3, sia rinviata ad un posto permanentemente presidiato con personale esperto.
...

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