Ecobonus ENEA 2019
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Ecobonus ENEA 2019 | Bonus casa 2019
Il presente sito web consente esclusivamente l’invio delle dichiarazioni i cui lavori sono completati nell'anno 2019.
Sito dedicato esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art.16.bis del DPR 917/86 (TUIR) e successive modificazioni.
Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall'11 marzo 2019.
In allegato FAQ.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) che proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione:
Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
- schermature solari,
- caldaie a biomassa,
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Resta confermata al 65% l’aliquota per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- generatori d’aria a condensazione.
- Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.
Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
- gli interventi di tipo condominiale,
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
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