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Cassazione Sent. 44968/2016 | Obbligo manutentore messa "fuori servizio"

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Cassazione Penale 44968 2016

Obbligo per il manutentore che riscontra problemi di sicurezza la messa “fuori servizio” dell'impianto/apparecchio.

Cassazione Penale Sent. Sez. F Num. 44968 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: ROSI ELISABETTA
Data Udienza: 17/08/2016

...

La messa fuori servizio dell'apparecchio deve essere effettuata dal tecnico che riscontra l'inidoneità, il quale deve anche diffidare il proprietario dell'impianto dall'utilizzarlo e indicare le prescrizioni necessarie per la messa a norma.

La Corte di Cassazione Penale con sentenza 44968 del 2016 sottolinea la posizione di garanzia rivestita dal tecnico che lavorava per una ditta con la quale il proprietario aveva sottoscritto un contratto di manutenzione.

Il ricorrente aveva effettuato un paio di controlli a distanza di tempo, dichiarando in un caso la conformità dell'impianto e in un altro segnalando le disfunzioni, a iniziare dalla collocazione in un ambiente non adatto al tipo di caldaia. Per lui, dopo la morte del proprietario della casa dovuta a intossicazione da monossido di carbonio, era scattata la condanna. Il ricorrente aveva fatto presente che altri dopo di lui avevano verificato l'impianto, sottolineando anche l'inerzia di comune e concessionaria del gas.

La Cassazione precisa però che quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più soggetti che devono intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento non viene meno per effetto del mancato intervento da parte di un altro soggetto anche lui destinatario dell'obbligo di impedire il fatto. La presenza di coimputati in procedimenti connessi, non impedisce dunque ai giudici di affermare la responsabilità di chi per primo aveva visto la caldaia. Secondo il tecnico poi non esisteva una fonte giuridica che gli attribuisse l'autorità di interdire l'uso dell'impianto a un privato: poteri che dovevano, a suo avviso, essere individuati in capo a un soggetto pubblico. 

Il D.P.R. 412/1993 (allegato H) dispone che il tecnico deve, nello spazio del rapporto indicato come "prescrizioni", chiarire che, non avendo eliminato i problemi che compromettono la sicurezza, ha messo fuori uso l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo. Fatto questo deve anche indicare le operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza. Per i giudici la dizione "messa fuori servizio" indica chiaramente che questa dove essere effettuata dal tecnico che fa la verifica.

Pertanto, la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che "quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia (il Responsabile Tecnico dell’impresa di manutenzione abilitata ai sensi del DM 37/08) non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma primo, C.P.”.

La mancata eliminazione, a parere della Corte, “di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace”.

La sentenza afferma che “non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi (il manutentore/installatore), intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante (il proprietario/conduttore dell’impianto), rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione od omissione) di quest'ultimo, con la conseguenza che, ove l'intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non risponderne”.

Ed a nulla valgono i rilievi circa il fatto che la “messa fuori servizio” dell’impianto avrebbe comportato un intervento su parti dell’impianto di proprietà esclusiva del conduttore/proprietario dell’appartamento nel quale è installato l’impianto stesso.

Nel dispositivo della sentenza viene infatti giudicata infondata l’interpretazione, avanzata dalla difesa dell’imputato (una ditta manutentrice) circa una eventuale “erronea applicazione dell'art. 40 c.p. per la mancanza di fonte giuridica dei poteri autoritativi connessi alla messa fuori servizio dell'impianto, i quali dovrebbero essere individuati (sempre secondo la difesa dell’imputato) in capo ad un soggetto pubblico, piuttosto che al tecnico manutentore”.

Secondo la Corte, infatti, la "messa fuori servizio dell'apparecchio doveva essere effettuata dal tecnico che riscontrasse l'inidoneità, che avrebbe dovuto anche diffidare il proprietario dell'impianto dall'utilizzarlo ed indicare le prescrizioni necessarie per la messa a norma dello stesso”.

Nel rigettare quindi il ricorso dell’imputato, la Corte di Cassazione sottolinea che i doveri gravanti sul manutentore sono stati adeguatamente motivati nella sentenza della Corte d’Appello avverso la quale l’imputato era ricorso in Cassazione, motivazioni che avevano evidenziato “sia gli aspetti di colpa specifica, connessa all'obbligo del tecnico di chiudere l'impianto controllato, nel caso di inidoneità funzionale ovvero, come nel caso di specie, logistica, ossia di situazione ‘pericolosa per la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni’ (…) ed anche sia i profili di colpa generica, ossia l'imperizia ed anche la negligenza, ascrivibili all'imputato”.

Fonte: Corte Suprema di Cassazione
CNA

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