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Nuova disciplina "Whistleblowing" / Guida operativa per gli enti privati / Confindustria Maggio 2026

Nuova disciplina "Whistleblowing"

Nuova disciplina "Whistleblowing" / Guida operativa per gli enti privati / Confindustria Maggio 2026

ID 26255 | 18 Maggio 2026 / Allegato

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

L’obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente1, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC (di seguito anche “LG ANAC”), adottate con delibera del 12 luglio 2023, e poi integrate con ulteriori Linee Guida sul canale interno di segnalazione (di seguito anche “LG ANAC sul canale interno”), adottate con delibera del 12 dicembre 2025.

Le prime approfondiscono le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni; le seconde, invece, sono dedicate all’istituzione e gestione del canale interno nei soggetti privati.

Il Decreto prevede che la nuova disciplina si applichi, in via generale, a decorrere dallo scorso 15 luglio 2023 (art. 24). Invece, per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023; fino a quel giorno, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 6, co. 2-bis del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito anche “Decreto 231”).

In tale quadro normativo, Confindustria si propone, mediante la presente Guida operativa, di offrire alle imprese destinatarie della nuova disciplina whistleblowing una serie di indicazioni e misure operative, anche alla luce delle LG ANAC, ritenute idonee a rispondere alle esigenze delineate dal Decreto.

Data l’ampiezza del campo applicativo della nuova disciplina whistleblowing e delle tipologie di enti presenti nella realtà associativa di Confindustria, le indicazioni tengono conto anche della varietà di strutture organizzative, in funzione delle dimensioni e delle possibili differenti scelte adottate dalle imprese, di volta in volta.

Il presente lavoro, pertanto, mira a orientare le imprese nell’applicazione della nuova disciplina e, in particolare, nell’istituzione e gestione del canale interno di segnalazione, ferma restando la libertà degli enti di adottare, nel rispetto del quadro regolatorio di riferimento, le soluzioni organizzative più adeguate in base alla propria struttura e governance.

____________

Sommario

PREMESSA 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
1.1 Ambito soggettivo di applicazione: i destinatari della nuova disciplina 
1.2 Ambito oggettivo di applicazione 

2. CANALI DI SEGNALAZIONE E SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE 

3. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE
3.1 Requisiti e strumenti 
3.2 Istituzione 
3.3 Informativa alle rappresentanze sindacali 

4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE 
4.1 I soggetti destinatari delle segnalazioni 
4.2 L’attività di gestione delle segnalazioni 

5. CANALI DI SEGNALAZIONE IN CONDIVISIONE E ALL’INTERNO DEI GRUPPI 
5.1 Condivisione del canale per le imprese fino a 249 dipendenti 
5.2 Gestione e delega delle segnalazioni interne nei gruppi con imprese sopra i 249 lavoratori dipendenti 

6. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI A ESSO ASSIMILATI 
6.1 La riservatezza dell’identità del segnalante 
6.2. Il divieto e la protezione contro le ritorsioni 
6.4 Rinunce e transazioni 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
7.1 Inquadramento dei trattamenti dipendenti dal ricevimento e della gestione di una segnalazione 
7.2 Ruoli privacy nel canale di segnalazione interna 
7.3 Impostazione ed esecuzione dei trattamenti conseguenti alle segnalazioni 

8. SISTEMA SANZIONATORIO 

9. DISCIPLINA WHISTLEBLOWING E MODELLO ORGANIZZATIVO 231 

10. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
10.1 Obblighi di formazione 
10.2 Obblighi informativi

11. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA 
11.1 Le condizioni per la segnalazione esterna 
11.2 La presentazione e la gestione delle segnalazioni 
11.3 La procedura della divulgazione pubblica

[...]

Fonte: Confindustria

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