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ID 25145 | 18.12.2025 / In allegato
Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 36712 del 15 dicembre 2025
Disposizioni concernenti l'immissione in circolazione dei complessi veicolari combinati trattore - semirimorchio aventi lunghezza maggiore ai 16,50 m.
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Facendo seguito ad alcune segnalazioni in merito all'argomento in oggetto, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.
E' noto che il Decreto-legge n. 121 del 2021 , convertito con modificazioni dalla Legge 156 del 2021, ha modificato l'art. 61, comma 2, del decreto legislative 285 del 1992 (Codice della strada, da ora C.d.S.) in base al quale "gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneita certificata dei rimorchi, o delle unita di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento".
Alla modifica del citato articolo 61, comma 2, del C.D.S., ad oggi, non ha fatto seguito l'aggiornamento del correlate articolo 216 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., D.P.R. 495/1992, ii quale, al comma 1, nel prescrivere le modalita di realizzazio ne del complesso veicolare richiama ancora la lunghe zza massima dell'autoarticolato di 16,50 m piuttosto che quella di 18,75 m.
Alla luce di quanta sopra e in attesa dell'armonizzazione del quadro normative di riferimento, si invitano gli uffici in indirizzo ad approvare semirimorchi, con dimensioni non eccezionali, per l'immissione in circolazione, che costituiscono complessi veicolari (trattore con semirimorchio) a condizione che ii veicolo semirimorchio sia conforme alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all'articolo 216 del regolamento sopra citato che richiama le specifiche tecniche relative al posizionamento dell'asse della ralla, previste di 12m, come distanza dall'asse della ralla alla parte posteriore del semirimorchio, e di 2,04 m, come distanza dall'asse della ralla ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio .
II mancato rispetto delle suddette distanze determina che ii semirimorchio venga considerate eccezionale per ii superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque , soggetto, al fine della circolazione, alle specifiche previste all'art 10 del C.D.S.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024