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Parere CNI Prot. n. 10273 del 09 Ottobre 2026

Parere CNI Prot. n. 10273 del 09 Ottobre 2026

ID 27265 | 09 Ottobre 2026

Competenze professionali - progettazione antisismica di elementi non strutturali in base alle NTC 2018 - dimensionamento e ancoraggio di controsoffitti - competenza dell’ingegnere industriale - Richiesta parere

Viene richiesto – alla luce dell’istanza di un iscritto - un chiarimento circa la privativa professionale dell’Ingegnere iscritto al settore b) industriale, della sezione A dell’albo.

In particolare, si domanda se l’Ingegnere industriale è legittimato a sottoscrivere progetti edilizi antisismici, “limitatamente al dimensionamento, alla verifica e ai sistemi di ancoraggio di elementi costruttivi non strutturali, con specifico riferimento al controsoffitti.”

Il tutto leggendo il DPR n.328/2001 in collegamento con le vigenti Norme Tecniche per la Costruzioni (NTC 2108 – DM 17 gennaio 2018, par.7.2.3.).
__________

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, in via generale, si rammenta che non spetta al Consiglio Nazionale, bensì al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Università, fornire interpretazioni ufficiali delle competenze professionali ai sensi del DPR 5/06/2001 n.328 (“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”).

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può soltanto esprimere il proprio parere non vincolante, tramite formule generali, spettando poi ai diretti interessati impiegare tali principi, adattandoli al caso concreto.
__________

Fermo restando quanto sopra, in funzione di collaborazione istituzionale, si formulano le seguenti considerazioni.

Occorre, in primo luogo, partire dalla normativa di riferimento.

Al fine di identificare le attività che formano oggetto della professione di Ingegnere industriale, si richiama il contenuto dell’art.46, comma 1), lettera b), del DPR 5 giugno 2001 n.328:

- “Per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica.”.

Mentre – per quanto riguarda le attività che formano oggetto della professione di Ingegnere civile e ambientale - l’art.46, comma 1), lettera a), del DPR n.328/2001 afferma:

- “Per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio.”.

Dalla lettura del suddetto articolo si evince che gli iscritti alla sezione A, settore a) civile e ambientale, dell’albo degli Ingegneri sono competenti relativamente alla progettazione di opere edili, strutture e impianti civili, compresi dunque tutti i progetti edilizi antisismici, di qualunque livello e tipologia.

Analoga previsione, come si vede, non è contenuta nella disposizione relativa alle competenze professionali dell’Ingegnere industriale della sezione A dell’albo.

Si può quindi concludere che, in linea generale, non rientra nella competenza dell’Ingegnere industriale il calcolo antisismico e la firma delle relazioni di verifica di elementi non strutturali, così come definiti e regolamentati dal par.7.2.3.(1) delle NTC 2018.

Non risulta, infatti, che controsoffittature e relativi sistemi di sospensione/ ancoraggio, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, possano farsi rientrare tra le “macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica.”.

Si evidenzia, inoltre, che – ai sensi delle NTC 2018 richiamate – per elementi costruttivi non strutturali si intendono “quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone” (ivi).

Si vuol dire che – secondo la disciplina di settore – il carattere non strutturale non significa che l’elemento costruttivo in questione non possa comportare rischi per la sicurezza e l’incolumità delle persone e pertanto rimane immutata l’esigenza di assicurare una qualificazione adeguata e specifica del relativo professionista(2).

Da una lettura complessiva e combinata dell’insieme della normativa risulta, in conclusione, che le competenze in materia di progettazione di opere edilizie antisismiche, in generale, sono di competenza dell’Ingegnere iscritto al settore a) civile e ambientale della sezione A dell’albo.

L’Ingegnere industriale è invece abilitato alla progettazione impiantistica, ragione per cui potrà effettuare interventi sulla parte strutturale a condizione che essa sia strettamente funzionale alla parte impiantistica (si pensi al calcolo di strutture in acciaio al servizio di impianti industriali), altrimenti il relativo intervento gli è precluso.

Conseguentemente, ad avviso del Consiglio Nazionale, non risulta possibile per l’Ingegnere industriale esercitare la prestazione professionale in discussione (quesiti 1 e 2), in quanto tale attività eccederebbe le competenze del rispettivo settore di iscrizione(3).
__________

In questi termini è il parere richiesto, in base alle informazioni disponibili, e fatte salve le autonome valutazioni dell’Ordine territoriale in indirizzo.

Nel ricordare che le richieste di parere devono provenire a firma di Presidente e Segretario dell’Ordine territoriale, inviamo cordiali saluti.

ALLEGATO: Parere CNI del 18/03/2022.
__________

NOTE

(1) Come convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77.
(2) Come convertito dalla legge 3 agosto 2013 n.90.
(3) Come noto, entrambi i decreti-legge citati sono stati ripetutamente incisi da normative successive. Si v., da ultimo, il decreto-legge 25 febbraio 2022 n.13 che ha – tra l’altro – inserito il comma 13-bis.1, sull’inasprimento delle responsabilità, anche penali, del tecnico abilitato, all’interno dell’art.119 del DL n.34/2020.
(4) Precisamente, la lettera a) del comma 13 dell’art.119 DL n.34/2000 citato.
(5) Maggiore chiarezza ed una più puntuale delimitazione si riscontra, invece, all’interno della lettera b) del comma 13 dell’art.119 cit., laddove - “per gli interventi di cui al comma 4” – si fa esplicito riferimento ai “professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.58 del 28 febbraio 2017”. Ma lì si tratta degli interventi in zona sismica e al fine di mitigare il “rischio sismico”, e quindi di un settore ben circostanziato.
(6) Pubblicata sul sito Internet www.cni.it, nella sezione Circolari.

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