Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
1. All’articolo 94 -bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a) : 1.1) al numero 1), le parole: «peak ground acceleration-PGA» sono sostituite dalle seguenti: «accelerazione ag»; 1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»; 1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»; 2) alla lettera b) : 2.1) al numero 1), le parole: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»; 2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a) , numero 3)».