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Osservanza delle disposizioni vigenti per la esecuzione dei lavori.
Si sono verificati numerosi sinistri, talora con gravi conseguenze e vittime, a causa della incompetenza tecnica nella progettazione ed esecuzione dei lavori.
Ad evitare simili deprecabili incidenti, con conseguenti gravi responsabilità, si richiama l’attenzione delle Autorità sulla stretta osservanza delle vigenti disposizioni al riguardo.
All’uopo si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:
- R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105. Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite da terremoti.
- R.D. 16 novembre 1939, n. 2229. Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.
Si ricorda altresì che le mansioni di progettazione e direzione lavori sono disciplinate con le attribuzioni dei rispettivi limiti di competenza per architetti, ingegneri, dottori in scienze agrarie, geometri, periti industriali e periti agrari.
Ciò stante, per i Comuni nei quali non esista un regolamento edilizio che fissi norme al riguardo, dovrà prescriversi esplicitamente che, chiunque intenda eseguire lavori che comportino comunque possibilità di pericolo per le persone e responsabilità per gli esecutori, deve richiederne preventiva autorizzazione al Sindaco, presentando, in originale e copia, il relativo progetto firmato da un tecnico autorizzato per legge, con l’indicazione del tecnico preposto alla direzione dei lavori;
inoltre, nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere apposta una tabella recante l’oggetto dei lavori, l’intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell’assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la licenza di costruzione.
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