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ID 21398 | 21.02.2024 / In allegato
Calcolo delle distanze con riferimento alle pareti finestrate dell’edificio adiacente, alla luce della giurisprudenza in materia di criteri per calcolare la distanza minima fra i fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444 del 1968.
Il Consiglio di Stato in considerazione della ratio della suddetta disposizione, che è volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario con orientamento unanime ed omogeneo dal quale non v’è motivo di discostarsi in questa sede, ha chiarito che "la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela" (Consiglio Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6909; Cons. Stato 7731/2010).
La medesima giurisprudenza, quanto alla nozione di “pareti finestrate” le ha individuate, non solo nelle pareti munite di "vedute", ma più in generale in tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (Corte d'Appello, Catania, 22 novembre 2003; Consiglio di Stato, sez. IV 22 ottobre 2013 n. 5557), e tale principio è stato ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 166/2018.
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