Parere CNI prot. 12462 del 26.10.2023
ID 20676 | 29.10.2023
REQUISITI PER SVOLGERE LA PROFESSIONE DI CERTIFICATORE ENERGETICO – COMPETENZE DI UN INGEGNERE LAUREATO IN INGEGNERIA ENERGETICA, ISCRITTO ALL...
Edilizia e immobili - Requisiti igienico-sanitari D.M. 5 luglio 1975 - Superficie minima per abitante - Non muta in base a modificate esigenze abitative.
L’adeguatezza o meno di un alloggio alla salute dell’uomo costituisce un dato oggettivo, insuscettibile di variazioni nel tempo a seconda del numero di occupanti, per cui le sopravvenute esigenze abitative non valgono a rendere inadeguato (e quindi ampliabile a norma del piano regolatore) un fabbricato che, prima dell'aumento del numero degli occupanti, era conforme alle prescrizioni del D.M. 5 luglio 1975. In particolare, la disposizione secondo cui ogni occupante ha diritto a disporre di una determinata metratura minima, lungi dal determinare di per sé l'inadeguatezza oggettiva dell'alloggio impedisce che in esso possa risiedere un numero di persone superiore a quello soddisfatto dalla metratura disponibile.
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ID 15233 | Update 08.05.2024 / Testi allegati
Update 08.05.2024 / In GU
Pubblicata in GU L 2024/1275 dell'8 maggio 2024 la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parl...

JRC, 20.04.2020
The precision of the methods developed by the European Committee for Standardization (CEN...
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