Opere stradali: i controlli della Circolare 1967
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Opere stradali: i controlli della Circolare 1967
ID 11139 | 06.07.2020
I recenti problemi alla circolazione sulle strade ed autostrade, sono legati alle attività manutentive disattese delle gallerie, secondo anche, quanto previsto dalla Circolare Min. LL.PP. 19 luglio 1967 n. 6736/61A1 ed in relazione alla diffida della Commissione Permanente per le gallerie trasmessa ai gestori con la delibera Prot. 1446 del 12 febbraio 2020 (vedi anche Circolare VVF 6938 del 27.05.2020).
Il termine ultimo per l'adempimento dell'atto di diffida è il 21 luglio 2020.
La Circolare 1967
La Circolare Min. LL.PP. 19 luglio 1967 n. 6736/61A1, prevede controlli periodici delle opere stradali, ponti, gallerie, ecc, inerenti:
- condizioni di stabilità delle varie strutture, ed in particolare di quelle portanti,
- controllo dello stato di conservazione ai fini del mantenimento in efficienza delle stesse e delle altre parti accessorie.
La sorveglianza, riporta la Circolare MLP, deve assidua, agile, sistematica ai fini essenziali della pubblica incolumità e della buona conservazione di tale patrimonio.
Periodicità ispezioni ordinarie
E' previsto, in particolare, che:
1. Il personale addetto alla manutenzione ispeziona durante la sua normale attività quotidiana i manufatti e le opere d'arte, mediante un esame di superficie delle strutture visibili (pile, pilastri, colonne, archi, volte, solette, travature, nervature, muri, ecc.) tendente ad accertare ogni fatto nuovo, l'insorgere di eventuali anomalie esterne, come lesioni, crepe, fessurazioni, rigonfiamenti dei parametri esterni, distacchi, cedimenti, movimenti, nonché scoscendimenti o franamenti del terreno presso le rive, le scarpate, il fondo valle, ecc., e deve immediatamente segnalare tali fatti all'Ufficio da cui dipende.
2. Indipendentemente, però, dalle segnalazioni e dalle informazioni (eventuali) del personale addetto alla manutenzione, i capireparto, i geometri addetti alla zona, i tecnici di tronco o capizona, effettuano una volta almeno ogni trimestre un'ispezione a tutti i manufatti di loro pertinenza, per accertare lo stato di consistenza e di conservazione delle strutture, nonché eventuali dissesti che dovessero apparire alle parti visibili dei manufatti.
Controllo straordinario
Il controllo straordinario, a fronte di ispezioni non periodiche, sulle condizioni statiche dei manufatti deve essere esperito anche ogni qualvolta qualche sintomo, notizia, fatto (oltreché i rapporti e le informazioni del personale addetto alla manutenzione, o dei tecnici di zona o di tronco) dia adito a convincimento (od anche a semplice supposizione) che qualcosa non sia normale nella stabilità delle strutture o nell'assetto del terreno e pertinenze circostanti.
Il Fascicolo: Controllo periodico stabilità opere d'arte
A seguito di ogni ispezione trimestrale (o più frequente ove le circostanze lo richiedessero) deve essere redatto un rapporto sintetico quanto possibile ed esteso e particolareggiato quanto necessario, da conservare cronologicamente nell'apposito fascicolo intitolato "Controllo periodico stabilità opere d'arte" da istituire appositamente, come precisato nel capitolo seguente.
Documentazione
Tutti i rapporti e le relazioni citati nel precedente capitolo sono conservati presso ogni Amministrazione, Società od Ente proprietario, gestore o concessionario di strade ed autostrade.
Per ogni strada, tronco stradale od itinerario è istituito uno speciale fascicolo intitolato "Controllo periodico stabilità opere d'arte - strada ...". In esso sono custodite cartelle minori, ciascuna riguardante un manufatto, disposte nell'ordine del senso delle progressive kilometriche.
Ogni cartella comprende la documentazione disponibile: disegni, grafici, fotografie, rapporti e relazioni relativi ai controlli periodici ordinari ed a quelli eventuali straordinari. Una apposita scheda, riprodotta anche sul verso della copertina della cartella, riepiloga i dati salienti riferentisi alla vita del manufatto: epoca della costruzione, impresa, caratteristiche principali, date delle riparazioni, delle eventuali ricostruzioni a seguito vicende belliche o eventi naturali, funzionari incaricati, collaudi effettuati, ecc. ed ogni altra notizia o fatto suscettibile di facilitare, in ogni evenienza, l'opera di manutenzione, di riparazione o di ricostruzione.
Nella scheda devono essere anche annotate sinteticamente le date delle ispezioni di controllo alle condizioni statiche, come dalle presenti direttive, i funzionari accertanti e l'esito dell'accertamento.
La documentazione sopraindicata non è solo utile per la organica e razionale raccolta dei dati, documenti e notizie riferentisi all'opera d'arte, ma ancora più quale prova degli avvenuti controlli periodici. La documentazione deve essere facilmente reperibile e consultabile in ogni momento.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
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Collegati
Circolare VVF 6938 del 27.05.2020
Commissione permanente gallerie
Decreto Legislativo 5 ottobre 2006 n. 264
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