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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156

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Regolamento di esecuzione UE 2020 2156

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 della Commissione del 14 ottobre 2020 che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza.

GU L 431/25 del 21.12.2020

_______

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza istituito dal Regolamento delegato (UE) 2020/2155.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2020/2155.

Si applica inoltre la seguente definizione:

«modalità dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza»: le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza istituito dal Regolamento delegato (UE) 2020/2155.

Articolo 3 Accreditamento e qualifica degli esperti dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza

1. Qualora decidano di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza, gli Stati membri possono decidere che gli esperti accreditati o qualificati per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, o per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o per lo svolgimento degli audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE, sono competenti anche per il rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza. In tal caso, gli Stati membri possono decidere di fissare prescrizioni supplementari per la qualifica degli esperti ai fini del rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza, in particolare per quanto concerne la loro formazione.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle qualifiche degli esperti incaricati di valutare la predisposizione all’intelligenza.
3. Se del caso, gli Stati membri possono mettere a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare gli stessi strumenti previsti per gli esperti in materia di certificazione della prestazione energetica e di ispezioni a norma dell’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE.

Articolo 4 Emissione del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza e condizioni d’uso

1. Qualsiasi operatore economico può chiedere agli esperti di cui all’articolo 3 una valutazione e un certificato relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza dell’edificio o dell’unità immobiliare in questione.
2. L’esperto verifica l’affidabilità delle informazioni raccolte per valutare la predisposizione dell’edificio o dell’unità immobiliare all’intelligenza e per il rilascio del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza.
3. Se del caso, al momento di valutare la predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza, l’esperto può tener conto di altri indicatori regionali o nazionali e dei relativi metodi di valutazione.
4. Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato solo in base alla valutazione di un esperto qualificato o accreditato.
5. Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza comprende gli elementi elencati nell’allegato IX del Regolamento delegato (UE) 2020/2155.
6. Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è valido al massimo dieci anni. Tuttavia, in caso di modifica significativa in un edificio o un’unità immobiliare, tale da incidere sulla valutazione iniziale della predisposizione all’intelligenza, è raccomandato un nuovo certificato.

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Tags: Costruzioni Efficienza energetica edifici

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