Sentenza CS n. 7293 del 28 agosto 2024

Sentenza Consiglio di Stato n. 7293 del 28 agosto 2024

ID 23075 | 07.12.2024 / In allegato

Il Consiglio di stato ha esaminato il caso e ha confermato la illegittimità dell’installazione della canna fumaria di stufa a pellet uso riscaldamento che è stata realizzata previo assenso espresso dal SUAPE del Comune di Bosa con termine sul canale di gronda, evidenziando che il Regolamento Edilizio Comunale imponesse necessariamente che la canna dovesse innalzarsi di oltre 1 m rispetto al colmo del tetto e non oltre il tetto in generale (canale di gronda del tetto).

La Sentenza fa notare come la canna fumaria in esame fosse infatti collegata ad un impianto di riscaldamento a pellet e quindi l'installazione dovesse rientrare pacificamente nella fattispecie disciplinata dall'Art. 129 c 5 del REC (e non al comma 3) relativa, tra l’altro, al “calore prodotto da motori”, ed ha respinto l'appello dello stesso Comune di Bosa.

Nella Sentenza è menzionata la norma UNI 10683 che disciplina il posizionamento dei comignoli degli apparecchi a combustibile solido di potenza non superiore a 35 kW ed esclude la possibilità di scaricare a parete e riporta un'altezza di 1.30 m della canna fumaria dall’estradosso della copertura (non dal colmo - vedi nota seguire) e la L. 90/2013, la quale all’art. 17 bis (Requisiti degli impianti termici) specifica che gli “impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”.

La Sentenza, appunto, fa notare come lo stesso REC prevedesse per i fumi di scarico caldi degli impianti a motore, sporgenze superiori al metro, sporgenza che addirittura andrebbe riferita al colmo delle coperture degli edifici adiacenti.
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Regolamento Edilizio Comunale Comune di Bosa
...
Art. 106 c. 3 "Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungata oltre il tetto e terminante con un fumaiolo in muratura”...
Art. 106 c. 5 "Il calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono essere scaricati attraverso un camino od a mezzo di appositi tubi che si innalzino oltre il colmo dei tetti dei fabbricati circostanti...
...
Art. 106 c. 8-9 "La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore ad un metro, salvo maggiore altezza prescritta dalla concessione"...

UNI 10683:2022

8.9 Quote di sbocco dei prodotti della combustione

8.9.1 Generalità
La quota di sbocco si determina misurando l’altezza minima che intercorre tra l’estradosso del tetto e il punto inferiore della sezione di uscita dei fumi in atmosfera; tale quota deve essere al di fuori della zona di riflusso e a distanza adeguata da ostacoli che impediscano o rendano difficoltosa l’evacuazione dei prodotti della combustione o da aperture o zone accessibili.

8.9.2 Zona di riflusso
La quota di sbocco deve trovarsi al di fuori della zona di riflusso calcolata secondo la figura 22 e il prospetto 6. In prossimità del colmo si considera la minore tra “a” (500 mm) e “c”.

Zona di riflusso per quota di sbocco

Figura 22 Zona di riflusso per quota di sbocco

β Pendenza Zona di riflusso (c)
≤25° ≤47 % 1 000 mm
≥26°
≤35°
≥48 %
≤70 %
1 300 mm
≥36°
≤45°
≥71 %
≤100 %
1 600 mm
>45° >100 % 2 000 mm

Prospetto 6 Zona di riflusso per la quota di sbocco sopra il tetto in pendenza
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