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Nota sospensione Schengen / Last Italy 03 August 2026 (499)

Nota sospensione Schengen / Last Italy 03 August 2026 (499)
 
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  Newsletter n. 3873 del 07 Agosto 2026  
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Nota sospensione Schengen / Last Italy 03 August 2026

Nota sospensione Schengen / Last Italy 03 August 2026 (499 (01.08.2026 - 01.09.2026)

ID 26808 | 07.08.2026 / Allegato Lista notifiche al 03.08.2026  - Nota allegata
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Notifications of the Temporary Reintroduction of Border Control - Current Temporarily Reintroduced Border Controls

Member States’ notifications of the temporary reintroduction of border control at internal borders pursuant to Article 25 and 28 et seq. of the Schengen Borders Code (Regolamento (UE) 2016/399).
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Regolamento (UE) 2016/399

CAPO II Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 25 Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente.

Articolo 26 Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Qualora uno Stato membro decida, come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare tale ripristino ai sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, paragrafo 1, esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia.

Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a) il probabile impatto della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata;

b) l’impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Articolo 27 Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25

1. Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25, lo notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

a) i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il suo ordine pubblico o sicurezza interna;
b) l’estensione del ripristino proposto, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera;
c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
d) la data e la durata del ripristino previsto;
e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

Una notifica ai sensi del primo comma può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri. Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati.

2. L'informazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua
notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi del detto paragrafo.

3. Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se necessario e in conformità della
legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni.

Articolo 28 Procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata

1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni.

2. Qualora decida di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro interessato ne informa contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, compresi i motivi che giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.

3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a venti giorni. Nel prorogare tale periodo, lo Stato membro interessato tiene conto dei criteri di cui all'articolo 26, compresa una valutazione aggiornata della necessità e della proporzionalità della misura, nonché di eventuali nuovi elementi.
In caso di adozione di una decisione di proroga, le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 4 e 5, si applicano mutatis mutandis e la consultazione ha luogo senza indugio dopo la notifica della decisione di proroga alla Commissione e agli Stati membri.

4. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi.

5. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo delle notifiche effettuate a norma del presente articolo.
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Info / download

 

Lo spazio Schengen / Update 08.2026

ID 17434 | Update news 04.08.2026

Con l’accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi (Benelux) hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi.

 

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Lo spazio Schengen
Regolamento (UE) 2016/399



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