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Decreto 19 giugno 2019 | Associazioni costruttori, importatori e distributori unita' da diporto

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Decreto 19 giugno 2019 associazioni costruttorI

Decreto 19 giugno 2019

Individuazione delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

(GU Serie Generale n.164 del 15-07-2019)

Entrata in vigore: 15-07-2019

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Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto individua, ai fini dell’accreditamento e della successiva iscrizione in un elenco nazionale, i requisiti delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai soli fini del rilascio da parte delle stesse della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Republica 14 dicembre 2018, n. 152.

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Art. 3. Requisiti

1. Possono ottenere l’accreditamento, quali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unità da diporto che, rispetto alla specifica categoria:
a) hanno un’anzianità di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di accreditamento;
b) hanno un numero di iscritti non inferiore a quaranta di costruttori, importatori o distributori, provenienti da almeno due regioni diverse;
c) dimostrano di avere la disponibilità di una sede sul territorio italiano in almeno due regioni, compresa quella della sede nazionale, mediante esibizione di contratto di locazione o titolo di proprietà;
d) hanno almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato;
e) assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento. A tal fine gli statuti, o eventuali regolamenti interni adottati, devono prevedere che un singolo iscritto non possa detenere più del 5% dei diritti di voto e più del 5% delle quote associative;
f) hanno adeguata struttura tecnico-informatica con indicazione del responsabile dei procedimenti a garanzia della sicurezza dei dati trattati.

Art. 4. Procedure di accreditamento

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza e a seguito di esito positivo della fase istruttoria o dal suo eventuale perfezionamento o integrazione della documentazione, la D.G.V.P.T.M., conclude l’istruttoria mediante l’adozione di un provvedimento motivato di accreditamento o di rigetto dell’istanza.
2. Il provvedimento è comunicato a mezzo posta elettronica certificata all’associazione interessata, quale risultante dall’istanza di accreditamento.
3. In caso di rigetto dell’istanza, le associazioni possono presentare una nuova richiesta decorso un anno dal provvedimento.
4. La D.G.V.P.T.M. stipula appositi protocolli di intesa con le associazioni accreditate sul piano nazionale, per la definizione delle procedure di rilascio della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, al fine di garantire la miglior tutela dell’interesse pubblico sottostante al procedimento in questione e quello degli utenti richiedenti il DCI.
5. Il rispetto delle procedure indicate nei protocolli d’intesa costituisce requisito essenziale per la permanenza delle associazioni accreditate nell’elenco di cui al successivo art. 5.

Art. 5. Elenco nazionale

1. Presso la D.G.V.P.T.M. è istituito l’elenco nazionale delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto accreditate ai sensi del precedente art. 4, di seguito denominato elenco.
2. L’elenco è pubblicato sull’apposita sezione del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L’elenco è aggiornato mediante pubblicazione sul sito in caso di variazioni allo stesso.

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Individuazione associazioni costruttori, importatori e distributori unita\' da diporto
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