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La Marcatura CE dei DPI in accordo con il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE.
Rev. 1.0 Marzo 2019
Documento aggiornato a seguito della pubblicazione nella GU n. 59 dell'11 marzo 2019 il Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Modifiche al D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 e abrogazione D.Lgs. 02/01/1997 n. 10
Il Regolamento DPI, è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il documento sintetizza con schemi e immagini i concetti del Regolamento e il processo per la Marcatura CE dei DPI.
Il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.
Il Regolamento (UE) n. 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.
Come schematizzato nel paragrafo successivo, il Regolamento (UE) n. 2016/425 andrà a sostituire la Direttiva 89/686/CEE e la scelta, da parte del legislatore di adottare il regolamento, quale atto legislativo vincolante, così da essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea, rispetto alla direttiva, ha il preciso scopo di rendere obbligatori tutti i suoi contenuti e non solo il fine da perseguire. Al punto 23) dei considerando del regolamento è detto chiaramente che si ritiene necessario specificare il rapporto e l'ambito di applicazione rispetto al diritto degli Stati membri al fine di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro (direttiva 89/656/CEE del Consiglio), al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e, dunque, di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.
L'articolo 8 della direttiva, infatti, obbliga i Fabbricanti a fornire DPI conformi alle relative disposizioni dell'Unione concernenti la progettazione e la fabbricazione in materia di sicurezza e salute.
1. Premessa
1.1 Quadro normativo
1.2 Entrata in vigore ed applicazione
1.3 Disposizioni transitorie
2. Ambito di applicazione
3. Obblighi degli operatori economici
3.1 Obblighi del fabbricante
3.2 Obblighi del mandatario
3.3 Obblighi degli importatori
3.4 Obblighi dei distributori
4. Suddivisione/Categorie di rischio
5. Conformità' dei DPI
5.1 Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS
5.2 Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali
5.3 Processo di marcatura CE
5.4 Procedure di valutazione conformità DPI
5.5 Marcatura di conformità CE
5.6 Marcatura dei DPI
5.7 Norme armonizzate
5.8 Dichiarazione di conformità UE - ALLEGATO IX
6. Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X
Certifico S.r.l - IT
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 2019 | D.Lgs. 17/2019 | Certifico Srl |
0.0 | 2016 | --- | Certifico Srl |
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024