Certifico Manutenzione Impianti elettrici
Impianti elettrici nei locali medici: verifiche - Inail"Il d.lgs. 81/08 ha introdotto, anche il “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro. Il termine “controllo” è utilizzato al fine di evitare confusione con le “verifiche” (il termine installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici di messa a terra) che devono essere effettuate ai sensi del
D.P.R. 462/2001.
I controlli ai sensi dell’art. 86 del
d.lgs. 81/08 hanno per oggetto tutto l’impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ancora non è stato emanato il decreto di cui al comma 2 dell’art. 86, che avrebbe dovuto stabilire le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli, pertanto si può ritenere che questi siano gli stessi di una verifica. Infatti, avendo ben chiara la differenza tra gli scopi dei diversi tipi di verifica e tra i soggetti che le effettuano, nonché le differenti azioni che devono seguire ciascun tipo di verifica, dal punto di vista dell’esecuzione tecnica non vi sono differenze sostanziali. Per tale motivo e anche per coerenza con la terminologia tecnica, nel seguito del lavoro si parlerà di “verifiche” quando si farà riferimento ad aspetti applicabili a tutti i tipi di verifica, mentre si userà il termine “controlli” quando si tratteranno aspetti propri dei controlli ai sensi dell’art. 86 del
d.lgs. 81/08."
Impianti elettrici nei locali medici: verifiche
Il DPR 462/2001 obbliga datore di lavoro la verifica periodica degli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione secondo la periodicità riportata in tabella 1.

Tabella 1 - Periodicità di verifica degli impianti soggetti al DPR 462/2001
Le verifiche previste dal DPR 462/2001 devono essere richieste alla ASL territorialmente competente o ad un Organismo abilitato alle verifiche (MISE). L’elenco completo degli Organismi è disponibile sul sito del MISE al seguente link.
Oltre a quanto richiesto dal DPR 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. L’esito dei controlli dovrà essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
L'Organismo abilitato alle verifiche periodiche deve svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, su istallazioni ed impianti secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (articolo 4, comma 2; articolo 6, comma 2 e articolo 7).
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2018869
Manutenzione ordinaria
I controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto possono essere svolti da un tecnico qualsiasi che a giudizio del datore di lavoro sappia come condurli. Ciò che qualifica tale tecnico è la conoscenza del modo di condurre le verifiche. I controlli svolti ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 devono essere effettuati da persone qualificate e competenti nei lavori di verifica, rispettivamente degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
Ad esempio:
- un professionista;
- il responsabile tecnico di impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008;
- personale tecnico interno del datore di lavoro;
- personale tecnico esterno
Manutenzione straordinaria
Invece gli interventi sull’impianto che esulano dalla manutenzione ordinaria possono essere eseguiti solo da un’impresa installatrice o da un ufficio tecnico interno abilitati ai sensi del DM 37/2008. Il datore di lavoro può incaricare dei controlli sia personale interno che personale esterno.
Il datore di lavoro deve comunque accertarsi che la persona incaricata abbia le competenze per un compito simile, altrimenti potrebbe non essere esente da colpa nel caso dovesse verificarsi qualche infortunio. L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
I controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del DPR 462/01. Gli organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico per le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 e il personale che lavora in tali organismi non possono svolgere attività di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici, pertanto non possono svolgere neanche i controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08.
D.P.R. 462/2001 Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
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DM 37/2008
d)
ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
...
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformita'
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Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9. Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Registro dei controlli: Attività soggette a Prevenzione Incendi:
Il Registro della Manutenzione impianti elettrici/Registro del controlli, è richiesto espressamente in diverse regole tecniche di Prevenzioni Incendi, es:
DM 9 aprile 1994Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione o l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
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Art. 16 Registro dei controlli
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
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Art. 9 - Gestione della sicurezza.
…
Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
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b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell’edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti
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devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con periodicità stabilita dalle norme CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell’attività eventuali carenze e/o malfunzionamenti, per gli opportuni provvedimenti.
Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore ai tre anni.
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CEI 0-10
La CEI 0-10 "Guida alla manutenzione degli impianti elettrici", si applica alla manutenzione degli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. In essa sono trattate anche le sole manovre in alta tensione, limitatamente alla gestione delle cabine elettriche.
Dalla Guida sono escluse le manutenzioni dei seguenti impianti:
- gli impianti elettrici dei luoghi con pericolo di esplosione;
- gli impianti di protezione contro i fulmini;
- gli impianti non considerati dalla Norma CEI EN 50110 (CEI 11-48)
La Guida contiene le indicazioni relative alla manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione allo scopo di favorire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza previsti dalle Norme CEI e, più in generale, dalla regola dell’arte.
Essa può essere utilizzata anche quale riferimento per l’applicazione delle prescrizioni relative alla manutenzione prevista nella documentazione di progetto degli impianti elettrici conformemente alla Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
Scopo della presente Guida è quello di fornire gli elementi utili per una corretta gestione della manutenzione degli impianti elettrici. Essa si propone di evidenziare le procedure che è necessario rispettare nella attività di manutenzione al fine di rendere sicuro il lavoro degli operatori e garantire, per quanto possibile, la funzionalità dell’impianto elettrico. La Guida, quindi, si rivolge a quanti – committenti, progettisti, gestori e manutentori di impianti elettrici – operano nel settore elettrico con il compito di assicurare il rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza.
La Guida si propone, anche, come lo strumento che il CEI mette a disposizione di quanti, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, sono chiamati a fare la valutazione dei rischi nelle attività lavorative ed a redigerne il relativo documento tenuto conto di quanto imposto ai datori di lavoro.