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Ed. 4.0 del 19 Gennaio 2023 | Formato PDF
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Il testo consolidato del D.M. 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" tiene conto delle modifiche dal 1973 al 2023.
Ed. 4.0 Gennaio 2023
- Decreto 25 novembre 2022 n. 208
Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.
(GU n.15 del 19.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/2023
Sono definiti "materiali e oggetti a contatto con gli alimenti" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l'acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono disciplinati da provvedimenti sia comunitari che nazionali. Per quanto riguarda la normativa comunitaria, il documento di riferimento è il Regolamento CE n. 1935/2004 che definisce i principi di carattere generale applicabili a tutti i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con gli alimenti.
In particolare, il Regolamento stabilisce che tutti i MOCA devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d'impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:
- costituire un pericolo per la salute umana
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
A livello nazionale è il decreto del Ministro della Sanità del 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti a contenere disposizioni dettagliate per l'idoneità alimentare dei seguenti materiali e oggetti:
- materie plastiche
- gomma
- cellulosa rigenerata
- carta e cartone
- vetro
- acciaio inossidabile.
Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell'Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell'aggiornamento.
Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze, che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell'idoneità al contatto alimentare.
Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici:
- Banda stagnata (D.M. 18/2/1984 e D.M. 405 del 13/07/1995);
- Banda cromata verniciata (D.M 243 del 01/06/1988).
- Alluminio; Decreto 18.04.2007 n. 76
- Ceramica. Decreto 04.05.1985
L'inclusione nelle liste positive è subordinata ad accertamento della loro idoneità per cui le imprese interessate devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo riportato nell'allegato I del D.M. 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato I del Decreto 3 giugno 1994, n. 511.
Per tutta la normativa elencata vedi:
...
Revisione: 4.0
Pubblicato: 19.01.2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-87-6
Abbonati: Chemicals/3RED/Full/Full plus
Formato: pdf
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024