Slide background




Circolare n. 73 del 29.07.1971

ID 4360 | | Visite: 16352 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/4360

Circolare n. 73 del 29.07.1971

Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio Istruzioni per l'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.

...

Deposito di olio combustibile o di gasolio

Ubicazione

2.1 Il deposito di olio combustibile o di gasolio, costituito da 1 o più serbatoi, può essere ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale è installato l'impianto termico. Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono essere interrati sotto cortile, giardino, strada oppure installati in vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto.
Nel caso di deposito ubicato all'interno, i serbatoi possono essere interrati sotto pavimento, oppure installati in vista, in locali aventi almeno una parete attestante su spazi a cielo libero (strade, giardini, cortili, intercapedini).

Capacità

2.2 La capacità di ciascun serbatoio non può essere superiore 15 mc.
In relazione all'ubicazione del deposito possono essere installati 1 o più serbatoi, purchè siano rispettate le seguenti limitazioni:
a) non più di 6 serbatoi, se siti all'esterno del fabbricato;
b) non più di 3 serbatoi, se interrati all'interno del fabbricato;
c) non più di 2 serbatoi, se installati in vista all'interno del fabbricato.
Per i depositi di potenzialità superiori e per quelli costituiti da serbatoi installati all'aperto, si applicano le norme di cui al D.M. 31 luglio 1934.

Caratteristiche

a) Deposito all'esterno con serbatoi interrati: la generatrice superiore dei serbatoi deve risultare a non meno di 20 cm. al di sotto del piano di calpestio (se questo non è transitabile da veicoli la generatrice deve risultare a non meno di 70 cm.); la distanza minima tra il serbatoio ed il muro perimetrale del fabbricato non deve essere inferiore a 50 cm.;
b1) Deposito all'esterno con serbatoio in vista:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale a non meno di 50 cm. dal pavimento, su apposite selle in muratura; le pareti ed i solai del locale devono presentare gli stessi requisiti prescritti per il locale caldaia; la porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento, di volume uguale alla capacità dei serbatoi; tra i serbatoi e tra questi e le pareti del locale deve esistere una  distanza minima di almeno 0,60 metri; non deve sussistere alcuna comunicazione tra il locale del deposito con altri ambienti;
b2) Deposito all'esterno con serbatoio in vista all'aperto:
i serbatoi dovranno essere dotati di messa a terra e di bacino con contenimento di capacità pari ad un quarto del volume del serbatoio, che può essere realizzato in muratura, cemento armato, argine in terra, ecc.;
c) Deposito all'interno con serbatoi interrati: tra i serbatoi e le pareti del locale deve intercorrere la distanza di almeno 0,60 m. Le pareti ed i solai devono presentare gli stessi requisiti prescritti per il locale caldaia;
d) Deposito all'interno con serbatoio in vista: i serbatoi devono essere installati a non meno di 50 cm. dal pavimento su apposite selle in muratura; le pareti ed i solai devono presentare gli stessi requisiti prescritti per il locale caldaia; la porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata onde il locale possa costituire bacino di contenimento di volume uguale alla capacità dei serbatoi; tra i serbatoi e tra questi e le pareti del locale deve esistere una distanza libera di almeno 0,60 m.; tra il punto più alto del serbatoio ed il solaio di copertura, deve sussistere una distanza non inferiore a m. 1.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare n. 73 del 29.07.1971.pdf)Circolare n. 73 del 29.07.1971
Impianti termici ad olio combustibile o gasolio
IT73 kB2720

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Indicazioni gestione della Promozione della salute nei luoghi di lavoro R  Lazio 2024
Mag 03, 2024 68

Indicazioni per la gestione della Promozione della salute nei luoghi di lavoro

Vademecum Indicazioni per la gestione della Promozione della salute nei luoghi di lavoro / R: Lazio 2024 ID 21801 | 03.05.2024 / In allegato Determinazione 12 gennaio 2024, n. G00224 - Regione LazioPiano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021 - Programma… Leggi tutto
Nota INL 795 2024
Apr 30, 2024 174

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 / Contratto di apprendistato attività stagionali ID 21784 | 30.04.2024 / In allegato Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di… Leggi tutto
Ensuring safety and health at work in a changing climate
Apr 26, 2024 65

Ensuring safety and health at work in a changing climate

 Ensuring safety and health at work in a changing climate / ILO 2024 ID 21771 | 26.04.2024 Climate change is already having serious impacts on the safety and health of workers in all regions of the world. Workers are among those most exposed to climate change hazards yet frequently have no choice… Leggi tutto
DD n  40 del 23 Aprile 2024
Apr 26, 2024 101

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 / Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza ID 21768 | 26.04.2024 ... Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici) 1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza”, con sede legale in Roma, via C.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza