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Rischio fulmini: quando occorre la Valutazione

ID 7959 | | Visite: 23287 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/7959

Valutazione rischio fulminazione

Rischio fulmini: quando occorre la Valutazione

La valutazione dei rischi dovuti a fulmini è prevista per strutture residenziali e luoghi di lavoro, ma con fonti normative e limiti differenti.

Le norme

- CEI EN 62305-1 "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali" Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-2 "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio" Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-3 "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone" Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-4 "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture" Febbraio 2013;

- CEI 81-28 "Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici" Luglio 2013;

- CEI 81-29 "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305" Febbraio 2014;

- CEI 81-30 "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).

- CEI 81-3: "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico." Maggio 1999. (Abrogata

Vedi il Documento Valutazione rischio fulminazione

Quando occorre la Valutazione: strutture residenziali e lavoro

AI fini del Rischio di tipo 1 “Perdita di vite umane” indicato dalla Norme CEI EN 62305 l’obbligo di valutazione del rischio deriva:

A) per le strutture di tipo civile residenziale non luoghi di lavoro, dall’Art. 5 comma “d” del DM 37/2008 in edifici con volume superiore a 200 mcse è interpretabile la progettazione del LPS (Art. 5.) come una valutazione (prevedibile appuntop per edifici con sup. maggiore di 200 mq ma non chiara se sup. minore di 200 mq (chiarimenti attesi).

Art. 5. Progettazione degli impianti
...
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

B) per i luoghi di lavoro l’obbligo deriva dalgli Artt 80 e 84 del D,Lgs. 81/2008.

Art. 84 Protezioni dai fulmini
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. 

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