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Circolare MIMI 3 marzo 2023

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Con la Legge del 24 febbraio 2023, n. 14, che ha convertito il Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, sono state introdotte modifiche all’articolo 30 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di “Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche”, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.

La modifica restringe l’ambito oggettivo della norma, disponendo un obbligo di notifica per la singola esportazione che superi la quantità di 250 tonnellate o per quella esportazione che, cumulata alle precedenti, nell’arco di un mese solare superi la quantità di 500 tonnellate. In quest’ultimo caso, si evidenzia, quindi, che solo l’operazione che comporta il superamento delle 500 tonnellate nell’arco di un mese solare sarà soggetta all’obbligo di notifica

Con il termine “operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare” sono da intendersi le esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali.

In merito alle modalità di calcolo del quantitativo di 500 tonnellate di esportazioni di rottami ferrosi nel mese solare, si segnala che si terrà conto anche delle operazioni eventualmente notificate nello stesso mese superiori a 250 tonnellate.

La notifica deve essere presentata almeno 20 giorni prima del giorno dell’operazione di esportazione, così come indicato nel testo di legge (comma 2 dell’art. 30 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51. Per tale motivo, con la reintroduzione dell’obbligo di notifica dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198), le operazioni di controllo avranno luogo per le esportazioni a partire dal ventesimo giorno successivo la suddetta data (ovvero dal 20 marzo 2023).

Infine, si segnala che l’art. 30, così come modificato dalla Legge del 24 febbraio 2023, n. 14, introduce una sanatoria per le omesse, incomplete o tardive notifiche effettuate sino al 31 dicembre 2022 ed aventi ad oggetto operazioni con quantità esportate inferiori alle le soglie quantitative introdotte dalla suddetta disposizione.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

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