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Regolamento delegato (UE) 2024/1261

ID 21823 | | Visite: 212 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/21823

Regolamento delegato  UE  2024 1261 Specifiche tecniche rischi riutilizzo acque

Regolamento delegato (UE) 2024/1261 / Specifiche tecniche rischi riutilizzo acque / Non più in vigore

ID 21823 | 08.05.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1261 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi

GU L 2024/1261 dell'8.5.2024

Entrata in vigore: 28.05.2024

Non più in vigore. Data di fine della validità: 08/05/2024

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/1261 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1261, 8 maggio 2024)

GU L, 2024/90303, 15.5.2024

La pubblicazione del regolamento delegato (EU) 2024/1261 è da considerarsi nulla e non avvenuta.

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro dell’acqua a fini irrigui in agricoltura. L’articolo 6 di detto regolamento subordina la produzione e l’erogazione di acque affinate al rilascio di un permesso, il quale deve basarsi su un piano di gestione dei rischi. L’articolo 5, paragrafo 3, prevede che il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua si basi a sua volta sugli elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II del medesimo regolamento.

(2) Elaborare un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua può essere un esercizio complesso, che richiede un’impostazione multidisciplinare e il coinvolgimento di vari soggetti. Per questo motivo è necessario stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/741, così da garantire che i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua siano solidi, di qualità e redatti secondo un approccio sistematico. L’obiettivo è definire più nel dettaglio le modalità con cui gli autori del piano e i valutatori dei rischi coinvolti nella sua stesura dovrebbero tenere conto di tutti i principali elementi nel quadro di un’analisi strutturata ed esaustiva del sistema di riutilizzo dell’acqua. Per preparare il piano di gestione dei rischi dovrebbe essere possibile avvalersi dei protocolli esistenti di valutazione e gestione dei rischi, a condizione che siano rispettate le specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento delegato.

(3) Al fine di offrire solide basi per la definizione di misure preventive e barriere e garantire che l’irrigazione con acque affinate sia sicura per la salute umana e animale e per l’ambiente, i piani di gestione dei rischi dovrebbero muovere dalle più affidabili evidenze scientifiche disponibili e da altre fonti ben documentate nel piano stesso.

(4) I sistemi di riutilizzo dell’acqua esistenti negli Stati membri possono presentare diverse configurazioni e servire un gran numero di utilizzatori finali. Per di più, conformemente al regolamento (UE) 2020/741, un singolo piano di gestione dei rischi può includere più di un sistema di riutilizzo dell’acqua. Le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi dovrebbero essere abbastanza flessibili da poter tener conto di queste differenze e dare al contempo una panoramica completa del sistema, con informazioni sufficienti a rendere possibile l’individuazione di tutti i rischi potenziali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/741 figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi nel riutilizzo dell’acqua

Descrizione del sistema di riutilizzo dell’acqua

Conformemente all’allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2020/741, la descrizione di un sistema di riutilizzo dell’acqua specifica tutti i diversi processi e fasi che intervengono dall’inizio del trattamento delle acque reflue fino al loro riutilizzo finale nei campi agricoli, compresi tutti gli aspetti che riguardano la valutazione del rischio. La descrizione riguarda tutti gli elementi del sistema pertinenti per lo specifico progetto di riutilizzo dell’acqua, comprese tutte le infrastrutture e tutti gli elementi tecnici, e include informazioni sui diversi punti oltre a quello di conformità in cui l’acqua è consegnata a un altro soggetto nella catena.

Se un unico impianto di affinamento serve un numero elevato di utilizzatori finali, la descrizione del piano di gestione dei rischi può prenderli in considerazione in termini generali, sulla base dei diversi tipi di colture o pratiche di irrigazione standard nella zona servita, ma fornisce comunque una panoramica dei possibili tipi di utilizzatori finali e di colture irrigate.

Se un unico piano di gestione dei rischi include più sistemi di riutilizzo dell’acqua, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/741, la descrizione del sistema può consistere in elementi di base che forniscono una panoramica dei potenziali rischi connessi e che sono pertinenti per tutti i sistemi contemplati dal piano. La descrizione può fare riferimento ai tipi di colture maggiormente presenti nelle zone servite, alle pratiche di irrigazione standard o ai codici di buona prassi che specificano le pratiche standard per utilizzare in modo sicuro le acque affinate di una determinata classe di qualità.

A seconda che l’impianto di affinamento coincida o meno con l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta le acque conformemente al regolamento (UE) 2020/741, la descrizione del sistema di riutilizzo dell’acqua comporta l’esame delle diverse fasi dei processi di trattamento e l’analisi dei diversi punti del sistema di riutilizzo dell’acqua.

La descrizione del sistema di riutilizzo dell’acqua segue le specifiche tecniche indicate di seguito e comprende informazioni sulla produzione di acque affinate, lo stoccaggio (se del caso), la distribuzione, le tecniche di irrigazione, l’uso previsto e le categorie di colture.

Produzione delle acque affinate

La descrizione del processo di produzione delle acque affinate comprende:

1) le fonti delle acque reflue urbane che entrano nell’impianto di trattamento che eroga acqua destinata all’affinamento. Dette fonti sono individuate avvalendosi delle definizioni stabilite nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio. Le acque reflue urbane possono comprendere una miscela di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque di deflusso, e quindi scarichi contenenti vari tipi di inquinanti, agenti patogeni o altre sostanze;

2) il riferimento o il nome dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane che eroga acqua destinata all’affinamento e, se diverso dall’impianto di affinamento, informazioni sui tipi di trattamenti effettuati nell’impianto (primario, secondario, terziario o quaternario);

3) il riferimento o il nome dell’impianto di affinamento, se diverso da quello di trattamento delle acque reflue urbane, e informazioni sui processi e sulle tecnologie di trattamento ivi utilizzati. Devono inoltre essere fornite informazioni sulle condizioni di funzionamento e sui parametri di controllo dei processi pertinenti per la gestione dei rischi, compresi i parametri di controllo per i processi che trattano gli agenti patogeni o inquinanti identificati come pericolosi conformemente all’allegato II, punto 3, del regolamento (UE) 2020/741;

4) la caratterizzazione della qualità delle acque reflue urbane che entrano nell’impianto di trattamento, che consenta di individuare i parametri pertinenti per la qualità delle acque affinate che possono diventare pericolosi ai sensi dell’allegato II, punto 3, del regolamento (UE) 2020/741. Ciò può consistere in una descrizione della qualità dell’acqua in diversi punti del sistema di riutilizzo dell’acqua, che individui eventuali fluttuazioni dovute a eventi pericolosi, malfunzionamenti del sistema o variazioni stagionali.

I punti possono essere:

- il punto di entrata delle acque reflue trattate nell’impianto di affinamento, se diverso dall’impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

- il punto di uscita delle acque reflue trattate risultanti dalla fase di trattamento secondario, se l’impianto di affinamento e quello di trattamento delle acque reflue urbane coincidono;

- il punto di uscita delle acque affinate.

La caratterizzazione della qualità dell’acqua comprende:

- i parametri di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) 2020/741;

- i parametri monitorati negli effluenti dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, trattati conformemente alla direttiva 91/271/CEE e utilizzati per produrre acque affinate;

- i parametri derivati dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti all’allegato II, punto 5, del regolamento (UE) 2020/741 e da qualsiasi altra prescrizione giuridica applicabile nella zona in cui è situato il sistema di riutilizzo dell’acqua che sono pertinenti sia per le condizioni locali, compreso lo stato dei corpi idrici interessati e le condizioni geografiche, morfologiche, geologiche e idrologiche di interesse, che per l’individuazione dei pericoli di cui all’allegato II, punto 3, del regolamento (UE) 2020/741;

- se del caso, i parametri monitorati conformemente al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, quale definito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (applicabili agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con una capacità di 100 000 abitanti equivalenti (a.e.)];

- se disponibili, i parametri riportati nei permessi di scarico nel sistema di raccolta servito dall’impianto di trattamento delle acque reflue urbane che potrebbero essere pertinenti per individuare i pericoli, compresi, se del caso, gli inquinanti indicati nei permessi di scarico degli impianti industriali il cui rilascio potrebbe incidere sulla qualità delle acque affinate;

5) il volume di acqua che entra nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane e transita attraverso il sistema di riutilizzo dell’acqua nell’arco di un anno (ossia flusso minimo, massimo e medio), comprese eventuali informazioni sulla variabilità del flusso dovuta a eventi meteorologici o di altro tipo (stagione turistica) che potrebbero incidere in modo significativo sul volume e sulla qualità delle acque affinate, se del caso. Se solo una parte delle acque reflue urbane trattate è utilizzata per produrre acque affinate, questa informazione riguarda esclusivamente i volumi di acqua che entrano nell’impianto di affinamento o che, dopo il trattamento secondario, sono utilizzati per produrre acque affinate;

6) l’individuazione del punto di conformità nel sistema di riutilizzo dell’acqua.

Stoccaggio

I sistemi di stoccaggio possono essere utilizzati per immagazzinare le acque affinate prima che siano trasportate e consegnate o dopo la consegna all’utilizzatore finale. Se si utilizzano sistemi di stoccaggio, le informazioni da fornire comprendono:

1) i tipi di sistemi di stoccaggio (chiusi o aperti, comprese le misure in atto per evitare la contaminazione incrociata con altre fonti di inquinamento, tra cui le acque di deflusso di origine industriale e agricola);

2) la modalità di funzionamento del sistema (operativo o stagionale);

3) i tempi medi di residenza;

4) le strategie di gestione per controllare la qualità fisica, chimica e biologica delle acque affinate, compresa la ricrescita batterica o la crescita delle alghe.

Distribuzione

Le informazioni da fornire sulla distribuzione delle acque affinate comprendono:

1) informazioni sui sistemi di pompaggio;

2) i tipi di condotte, canali o altri sistemi di distribuzione utilizzati;

3) le strategie di gestione per controllare la qualità fisica, chimica e biologica delle acque affinate durante l’erogazione;

4) misure volte a evitare la contaminazione incrociata con il sistema dell’acqua potabile o con il sistema fognario o con qualsiasi altra fonte di inquinamento, comprese le acque di deflusso di origine industriale o agricola in caso di canali aperti, se del caso.

Tecniche di irrigazione

Le informazioni da fornire sulle tecniche di irrigazione comprendono:

1) una descrizione delle tecniche di irrigazione all’interno della zona servita, già in uso o pianificate, tenendo conto del fatto che possono essere utilizzate tecniche diverse a seconda della stagione o della disponibilità idrica. Se gli utilizzatori finali non sono ancora stati identificati o se un numero elevato di essi è servito da un unico impianto di affinamento, possono essere informazioni di carattere generale sulle tecniche di irrigazione tipiche o più frequentemente utilizzate nella zona servita e includere prescrizioni sulla tecnica necessaria per utilizzare in modo sicuro le acque affinate di una determinata classe di qualità su determinati tipi di colture.

Le tecniche di irrigazione sono classificate nelle seguenti categorie:

- sistemi di irrigazione superficiali (aperti o a gravità): l’acqua è applicata direttamente sulla superficie del terreno e non è sottoposta a pressione. Questi sistemi comprendono l’irrigazione per sommersione e per infiltrazione;

- sistemi di irrigazione a pioggia: l’acqua viene spruzzata nell’aria e ricade sulla superficie del terreno come avviene con le precipitazioni. Per questa tecnica occorre prestare particolare attenzione alla protezione della salute dei lavoratori e delle persone nelle vicinanze che potrebbero essere raggiunti da gocce di acque affinate;

- sistemi di microirrigazione: l’acqua viene somministrata localmente con sistemi di erogazione a goccia o localizzata (superficiali o sotterranei) o a pioggia. Queste tecniche sono in grado di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua erogata a bassa portata (2-20 litri/ora).

Ulteriori informazioni, pertinenti per individuare le vie di esposizione per la popolazione o l’ambiente di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (UE) 2020/741, da fornire se rilevanti per la tecnica di irrigazione utilizzata, comprendono, se del caso:

- la gittata o la pressione di esercizio massime;

- le condizioni del vento locale dominante, che determinano la diffusione degli aerosol;

- la presenza di misure preventive per contenere le gocce o l’aerosol di acqua affinata che si disperdono con l’irrigazione a pioggia (compresi alberi che creano siepi, reti antivento).

Uso previsto e categorie di colture

Le informazioni da fornire comprendono:

1) gli usi previsti delle acque affinate (conformemente alle classi di qualità delle acque affinate selezionate, alle categorie di colture e alle tecniche di irrigazione di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2020/741); i punti di utilizzo; la procedura, i periodi e la frequenza di piantagione e raccolta prevalenti e la tecnica di allevamento prevalente nella zona servita. Se non sono ancora stati identificati utilizzatori finali o usi specifici o se un numero elevato di utilizzatori è servito da un unico impianto di affinamento, le informazioni possono basarsi sull’uso previsto delle acque affinate in una zona specifica o sulle pratiche agricole e sulle colture più comuni in tale area. Le informazioni possono anche consistere in prescrizioni su come una determinata classe di qualità delle acque affinate possa essere utilizzata in modo sicuro su determinati tipi di colture e in determinate condizioni.

I tipi di colture, le cui categorie sono designate nell’allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2020/741, sono descritti conformemente all’uso previsto della coltura:

- colture alimentari da consumare crude o non trasformate: colture destinate al consumo umano, che non saranno sottoposte a ulteriori trasformazioni. La classe minima di qualità delle acque affinate per queste colture varia a seconda che l’acqua affinata sia o meno a contatto con la parte commestibile. In base alla distanza dal suolo della parte commestibile, le colture sono classificate come:

- piante da radice: colture ipogee che presentano una parte di radice commestibile. Per questa categoria si presume che le acque affinate siano a contatto con la parte commestibile;

- colture epigee a basso fusto: colture che crescono al di sopra del livello del terreno, parzialmente a contatto con il suolo. Queste colture possono essere ulteriormente suddivise in colture che crescono sulla superficie del suolo, ad esempio quelle a foglia, e colture che raggiungono un’altezza pari o superiore a 25 cm dal suolo e la cui parte commestibile può essere presente a meno di 25 cm dalla superficie;

- colture epigee ad alto fusto: colture che crescono al di sopra del livello del terreno, a 50 cm o più dalla superficie del suolo, e che pertanto di norma non toccano il suolo;

- colture alimentari destinate alla trasformazione: colture destinate al consumo umano che saranno sottoposte a ulteriori trasformazioni, inclusa la cottura o la trasformazione industriale, e che non saranno consumate crude;

- colture non alimentari: colture non destinate al consumo umano, comprese le colture foraggere e destinate al pascolo, e altre colture non alimentari, comprese le colture da fibra, ornamentali, industriali, energetiche e seminate (destinate alla produzione di sementi da semina);

2) se del caso, informazioni su ulteriori trattamenti o barriere opportune di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2020/741, applicati alle acque affinate dopo il punto di conformità – anche, se del caso, presso l’infrastruttura di distribuzione o di stoccaggio e nei campi irrigati – per soddisfare le prescrizioni di qualità di cui all’allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) 2020/741;

3) se del caso, informazioni su altre fonti di acque destinate a essere miscelate con le acque affinate, nonché sui punti di miscelazione, sulle caratteristiche quantitative e qualitative e su qualsiasi variabilità pertinente per la valutazione dei rischi, in particolare quando la miscelazione è utilizzata come barriera. Se gli utilizzatori finali non sono ancora stati identificati o se un numero elevato di essi è servito da un unico impianto di affinamento, possono essere informazioni di carattere generale sulle pratiche di miscelazione tipiche nella zona servita e includere prescrizioni volte a garantire la sicurezza di tali pratiche;

4) l’intervallo di volumi di acqua affinata che si prevede di erogare e l’eventuale variabilità stagionale, nonché il periodo di utilizzo (temporaneo o ad hoc), secondo il calendario di irrigazione.

Individuazione di tutte le parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell’acqua e descrizione dei rispettivi ruoli e responsabilità

Conformemente all’allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2020/741, le parti coinvolte in ciascun componente del sistema di riutilizzo dell’acqua e le loro responsabilità devono essere correttamente individuate per ciascuna parte del sistema.

In questa fase occorre individuare per ciascuna parte:

- le azioni di cui è responsabile;

- il luogo o la fase del sistema di riutilizzo dell’acqua in cui devono essere eseguite le azioni;

- il momento dell’esecuzione delle azioni.

A seconda della sua configurazione specifica, nel sistema di riutilizzo dell’acqua possono essere coinvolte le seguenti parti:

1) gestori dell’impianto di affinamento e, se diverso, dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, compresi i gestori di servizi idrici pubblici o privati;

2) gestori di impianti per lo stoccaggio e la distribuzione delle acque affinate, se del caso;

3) operatori che irrigano i campi con acque affinate, compresi gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o i consorzi di irrigatori;

4) organismi o autorità pertinenti diverse dall’autorità competente designata, comprese le autorità competenti in materia di acque, sanità pubblica e ambiente;

5) altre parti che potrebbero essere responsabili di una qualsiasi parte del sistema di riutilizzo dell’acqua o che hanno sede nella zona.

I ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte in un sistema di riutilizzo dell’acqua comprendono:

Parti coinvolte

Ruoli e responsabilità

Gestori degli impianti di affinamento (e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, se diversi)

Gestire e mantenere l’impianto di affinamento (e l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, se diverso) e garantire il corretto svolgimento di tutti i trattamenti e processi.

Garantire che, al punto di conformità, le acque affinate soddisfino le prescrizioni minime di qualità e per il monitoraggio di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2020/741, conformemente alle classi di qualità delle acque affinate e ai permessi.

Garantire che, al punto di conformità, le acque affinate soddisfino eventuali condizioni supplementari pertinenti per la qualità dell’acqua e il monitoraggio stabilite dall’autorità competente nel permesso, conformemente al piano di gestione dei rischi.

(Contribuire a) preparare, rivedere e aggiornare il piano di gestione dei rischi (insieme alle altre parti responsabili e agli utilizzatori finali, ove opportuno), in particolare le parti pertinenti per la produzione e l’erogazione delle acque affinate.

Adottare le misure necessarie per gestire i rischi nell’impianto di affinamento (o in quello di trattamento delle acque reflue urbane, se diverso) secondo quanto stabilito nel piano di gestione dei rischi.

Gestire le situazioni di emergenza nell’impianto di affinamento (o in quello di trattamento delle acque reflue urbane, se diverso) secondo quanto stabilito nel piano di gestione dei rischi.

Garantire una comunicazione adeguata con le altre parti, anche in situazioni di emergenza.

Gestori degli impianti di stoccaggio e distribuzione delle acque affinate

(Contribuire a) preparare, rivedere e aggiornare la parte del piano di gestione dei rischi relativa allo stoccaggio e alla distribuzione delle acque affinate.

Gestire e mantenere i sistemi di stoccaggio e distribuzione delle acque affinate e, se del caso, eventuali barriere supplementari.

Gestire le situazioni di emergenza nei sistemi di stoccaggio e distribuzione delle acque affinate, secondo quanto stabilito nel piano di gestione dei rischi.

Adottare le misure necessarie per gestire i rischi derivanti dal sistema di stoccaggio e distribuzione, conformemente al piano di gestione dei rischi.

Garantire una comunicazione adeguata con le altre parti, anche in situazioni di emergenza.

Utilizzatori finali

Irrigare le colture con acque affinate in base alle classi di qualità di queste ultime.

Gestire e mantenere i sistemi di irrigazione ed eventuali barriere e misure preventive.

(Contribuire a) preparare, rivedere e aggiornare il piano di gestione dei rischi per l’irrigazione delle colture con acque affinate.

Adottare le misure necessarie per gestire i rischi associati alle tecniche di irrigazione e alle barriere, conformemente al piano di gestione dei rischi.

Garantire una comunicazione adeguata con le altre parti, anche in situazioni di emergenza.

Autorità (diverse dall’autorità competente designata)

Formulare un parere sul piano di gestione dei rischi e sui valori soglia per i parametri pertinenti per la qualità e il monitoraggio delle acque affinate stabiliti nel piano di gestione dei rischi e/o contribuire all’elaborazione di detto piano, ove opportuno.

Condividere informazioni con l’autorità competente designata.

Individuazione dei potenziali pericoli ed eventi pericolosi

Conformemente all’allegato II, punto 3, del regolamento (UE) 2020/741, devono essere individuati tutti i pericoli o eventi pericolosi derivanti dal sistema di riutilizzo dell’acqua che possono comportare un rischio per la salute pubblica o per l’ambiente.

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