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Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217 - Inalazione di microfibre di amianto per l'attività di carico e scarico merci in zona portuale. Responsabilità dell'Autorità Portuale di Venezia

Con sentenza in data 27/05/2011, la Corte d'Appello di Venezia, a conferma della decisone del Tribunale stessa sede n. 1005/2007, ha condannato l'Autorità Portuale di Venezia a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica di origine professionale nei confronti di L.R., socio lavoratore della Compagnia Lavoratori Portuali, affetto da placche pleuriche causate dall'inalazione di microfibre di amianto per l'attività di carico e scarico merci in zona portuale dall'aprile 1968 al maggio 1996. La Corte territoriale - riconosciuto provato il nesso causale tra l'affezione riportata dal ricorrente e l'esposizione alle polveri di asbesto - ha ritenuto tale responsabilità ascrivibile in via esclusiva all'Autorità Portuale, subentrata dal 1995 al Provveditorato del Porto di Venezia, per la mancata adozione ex art. 2087 cod. civ. dei necessari presidi generici prescritti (adozione delle mascherine), escludendo una corresponsabilità sia della Compagnia Lavoratori Portuali, in quanto soggetto autorizzato limitatamente alla fornitura di personale organizzato in squadre per le esigenze dei servizi portuali, sia degli armatori delle navi che hanno trasportato amianto, ritenendo l'esclusiva qualità d'impresa in capo alla stessa Autorità nei confronti dello svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

Avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione l'Autorità Portuale di Venezia con sette censure, cui resiste con tempestivo controricorso L.R..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio amianto

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