Slide background




Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 maggio 2017, n. 10647

ID 3987 | | Visite: 2802 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3987

Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 maggio 2017, n. 10647 - Costretto a casa da una distorsione alla caviglia - dovuta ad infortunio sul lavoro - va a giocare a calcio: conferma definitiva del licenziamento

1. Con la sentenza n. 5837/2014 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia depositata il 21.11.2009 dal Tribunale di Roma con la quale era stata respinta la domanda, proposta da B. P., volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento disciplinare per giusta causa, intimatogli con lettera dell'11.12.2007, per avere, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 5.10.2007, ove aveva riportato una distorsione della caviglia destra, partecipato a due partite calcistiche del "campionato Amatori" della Provincia di Torino il 22.10.2007 ed il 30.10.2007, pregiudicato con tale comportamento la guarigione.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) con la lettera di giustificazione nell'ambito del procedimento, il lavoratore implicitamente aveva ammesso la partecipazione ad entrambe le partite; b) si trattava di una confessione stragiudiziale per cui correttamente erano state respinte le richieste istruttorie tendenti a dimostrare la partecipazione solo alla gara del 30.10.2007; c) la circostanza circa il suggerimento, da parte di un sindacalista della CISL, della dichiarazione del 30.11.2007 era una allegazione nuova e, pertanto, inammissibile; d) analogamente non era ammissibile né rilevante la produzione delle copie dei verbali del procedimento penale stante l'autonomia, più volte affermata in giurisprudenza, tra i due giudizi; e) la partecipazione a due gare calcistiche, anche ove fosse stata dimostrata la limitatezza della presenza in campo, durante la malattia per distorsione della caviglia era tale da comportare il pericolo, secondo una prognosi ex ante, di aggravamento dei postumi della malattia in considerazione dello sport praticato (calcio); f) era, quindi, ravvisabile una condotta gravemente lesiva del legame fiduciario con l'azienda.

3. Per la cassazione propone ricorso B. P. affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso la Trenitalia spa.

5. Sono state depositate le memorie ex art. 378 cpc..

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 maggio 2017, n. 10647.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
189 kB 5

Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Nota INL 795 2024
Apr 30, 2024 76

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 / Contratto di apprendistato attività stagionali ID 21784 | 30.04.2024 / In allegato Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di… Leggi tutto
Ensuring safety and health at work in a changing climate
Apr 26, 2024 57

Ensuring safety and health at work in a changing climate

 Ensuring safety and health at work in a changing climate / ILO 2024 ID 21771 | 26.04.2024 Climate change is already having serious impacts on the safety and health of workers in all regions of the world. Workers are among those most exposed to climate change hazards yet frequently have no choice… Leggi tutto
DD n  40 del 23 Aprile 2024
Apr 26, 2024 82

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 / Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza ID 21768 | 26.04.2024 ... Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici) 1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza”, con sede legale in Roma, via C.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza