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Valutazione dei rischi SSL diisocianati

ID 20809 | | Visite: 1898 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/20809

Valutazione dei rischi SSL diisocianati

Valutazione dei rischi SSL Diisocianati / Modello verbale formazione doc

ID 20809 | 19.12.2023 / In allegato documento completo e Modello verbale formazione

Documento illustrativo sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all'impiego e all'esposizione a diisocianati per gli utilizzatori industriali e professionali. Si fornisce, inoltre in allegato, in formato .doc/pdf, un modello di avvenuta formazione dei lavoratori sull’uso sicuro dei diisocianati ai sensi degli artt. 37227 D.Lgs. n. 81/2008.

I diisocianati sono impiegati per la realizzazione di poliuretani che ricorrono in beni di largo consumo che comprendono:

- prodotti vernicianti,
- adesivi,
- schiume flessibili e rigide,
- elastomeri.

L’elemento principale di rischio durante la produzione e l’utilizzo dei poliuretani è la presenza dei diisocianati, in particolare di diisocianato di toluene (TDI), di diisocianato di metilene difenile (MDI) e dell’esametilene diisocianato (HDI), che da sempre sono i più utilizzati. 

I poliuretani alla fine del ciclo di vita possono subire idrolisi e liberare le diammine aromatiche di cui è ben nota la tossicità.

I diisocianati sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) prevede la modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.

L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato (dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (dal 24 agosto 2023).

La restrizione conferma un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze in materia di diisocianati e deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

La Restrizione 74 REACH

74. Diisocianati, O = C=N-R-N = C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata

vieta:

- l'IMMISSIONE sul mercato dal 24 febbraio 2022 salvo che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,

oppure che:

- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione all’uso sicuro,
e che
- sull’imballaggio figuri la dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta:

“A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Regolamento (UE) 2020/1149

2. Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.

- l’UTILIZZO a partire dal 24 agosto 2023 salvo che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
oppure che:
- il Datore di Lavoro o il Lavoratore Autonomo garantiscano che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei di- isocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Regolamento (UE) 2020/1149


1. Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Soggetti obbligati e adempimenti

La Restrizione 74 mira ad evitare o ridurre la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, in grado di determinare asma professionale nei lavoratori, ed a conseguire un livello più elevato di controllo del rischio da parte dei datori di lavoro, fatta salva la legislazione dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare la Direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici, che in Italia è stata recepita nel Dlgs 81/2008 al Titolo IX e specificatamente per i diisocianati al Capo I.

La Restrizione 74 riguarda gli utilizzatori industriali e professionali che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, che vengono specificati come:

- i lavoratori dipendenti ed i loro equiparati
- i lavoratori autonomi
- gli incaricati della supervisione di tali compiti.

Schema 1 - Diisocianati: utilizzatori industriali e professionali

Valutazione dei rischi SSL diisocianati Schema 1

Il divieto d’uso per i prodotti con diisocianati sopra lo 0,1 % in peso riguarda tutte le categorie di soggetti, salvo non risultino idoneamente formati.

a) Per i lavoratori dipendenti il Datore di Lavoro deve provvedere, come stabilito dall’art. 37 del Dlgs 81/2008, alla formazione, con i programmi e le modalità stabiliti dalla restrizione.

b) Anche per i lavoratori autonomi in quanto utilizzatori a valle è necessario conseguire l’attestato di formazione per effetto della Restrizione REACH.

Per effetto congiunto dell’articolo 26 Dlgs 81/2008, per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, ovvero nell’ambito dei DUVRI, potranno esibire l’attestazione abilitante all’impiego dei diisocianati, cui ci si può riferire in sintesi come PATENTINO DIISOCIANATI in analogia agli altri casi assimilabili, quali ad esempio la guida del carrello elevatore o l’impiego delle piattaforme di lavoro elevabili.

c) Per la categoria dei “supervisori” è ragionevole fare riferimento ai Preposti secondo l’art. 19 Dlgs 81/2008, che, se correttamente formati, possono assolvere idoneamente alla loro funzione. Altre figure possono rientrare in questa categoria valutandone i compiti caso per caso, secondo gli organigrammi e l’organizzazione delle attività aziendali condotte.

[...]

Formazione per l’utilizzo di diisocianati

La Commissione ha ritenuto che per affrontare i rischi derivanti dall’impiego dei diisocianati superiori allo 0,1% in peso fosse necessario stabilire un requisito minimo per la formazione degli utilizzatori industriali e professionali, sempre fatti salvi siano disposti obblighi nazionali più rigorosi negli Stati membri.

E, quale garanzia della corretta ed efficace erogazione dei contenuti, la Commissione non solo ha definito i programmi per i discenti, articolandoli per livelli (generale, intermedio e avanzato) ma, al punto R.4, ha precisato che i corsi devono essere tenuti da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, anch’essa di standard proporzionalmente crescente in funzione dei pericoli connessi con l’impiego previsto (Tabella 1).

Nella Restrizione 74 sono definiti i programmi per i discenti, articolati per livelli:

- generale,
- intermedio e
- avanzato.

Inoltre, viene stabilito che, i corsi devono essere tenuti da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, anch’essa di standard proporzionalmente crescente in funzione dei pericoli connessi con l’impiego previsto.
Valutazione dei rischi SSL diisocianati Tabella 1
Valutazione dei rischi SSL diisocianati Tabella 2

Per tutti i tre livelli è necessario che gli utilizzatori acquisiscano la certificazione o prova documentale del completamento dell’avvenuta formazione con esito positivo e i corsi possono essere tenuti on- line.

La formazione è una pre-condizione per consentire l’impiego dei diisocianati e al paragrafo R.6 si precisa che dev’essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale e che gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l’uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi R.4 ed R.5.

Quindi in base al D.Lgs 81/2008:

- il docente dovrà possedere le competenze professionali richieste dalla Restrizione e rispondere ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sanciti dal Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 recante i Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

- i corsi possono tenersi in modalità e-learning come previsto nell’ Accordo 21/12/2011 - n. 221/CSR per la formazione dei lavoratori, ex art. 37, c. 2, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, devono documentare il completamento con esito positivo della formazione, che dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

Nulla è specificato riguardo alla durata minima dei corsi, sia in prima partecipazione che al rinnovo, tuttavia, anche in attesa di eventuali indicazioni cogenti, tenendo conto del numero e della complessità degli argomenti e che ci si rivolge a lavoratori già formati in materia di salute e sicurezza, è ragionevole ritenere che siano necessarie:

- da 2 a 3 ore per il livello generale
- 4 ore per il livello intermedio
- da 6 a 8 ore per il livello avanzato fermo restando che sia i contenuti e che la durata devono comunque essere adeguati all’effettiva mansione svolta dai lavoratori ed agli esiti della valutazione dei rischi compito o sito-specifici.

...

Modello di verbale di avvenuta formazione dei lavoratori sull’uso sicuro dei diisocianati ai sensi degli artt. 37 e 227 D.Lgs. n. 81/2008

Valutazione dei rischi SSL diisocianati Verbale

[...] Segue in allegato

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