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Modello Richiesta consegna al DL Green pass (Art. 9-septies co. 5 DL 52/2021)

ID 14999 | | Visite: 25235 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14999

Modello richiesta consegna green pass DL

Modello Richiesta consegna al DL Green pass (Art. 9-septies co. 5 DL 52/2021)

ID 14999 | 21.11.2021 / In allegato modello doc/pdf

In allegato Modello Richiesta consegna al DL settore privato della Certificazione verde COVID-19 (ai sensi dell'art. 9-septies co. 5 DL 52/2021). 

Consegna Green pass al Datore di Lavoro

La Legge di conversione Legge 19 novembre 2021 n. 165 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (Decreto Legge Green pass), ha previsto la possibilità, tramite richiesta, sia per i lavoratori pubblici che privati, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 

Testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (in GU n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la Legge 19 novembre 2021 n. 165 (in GU n.277 del 20.11.2021), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ».

In rosso le novità della Legge di conversione Legge 19 novembre 2021 n. 165

Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

[...]

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

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