Slide background




La Prevenzione del Rischio Chimico / Documento di consenso RV

ID 19424 | | Visite: 1678 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/19424

La Prevenzione del Rischio Chimico   Documento di consenso RV 2017

La Prevenzione del Rischio Chimico / Documento di consenso RV 2017

ID 19424 | 16.04.2023 / In allegato

Programma regionale Veneto “rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza” valutazione del rischio chimico per la sicurezza".

Seminario svoltosi il 3 e 10 ottobre 2016, Ospedale dell’Angelo, Venezia-Mestre
_______

Il rischio dovuto alla presenza di sostanze chimiche pericolose negli ambienti di lavoro necessita di particolare attenzione per il numero di lavoratori interessati e per l'elevatissimo numero di sostanze e preparati presenti.

Questo tipo di rischio, infatti, non è esclusivo delle aziende chimiche in senso stretto, ma è presente in tutte le tipologie produttive perché in tutti i settori sono presenti, a vario titolo, agenti chimici pericolosi, acquistati tal quali e/o prodotti nelle lavorazioni, anche non intenzionalmente.

Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di individuare preliminarmente l'eventuale presenza di tali sostanze nei processi lavorativi e valutarne i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, adottando successivamente le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Tale atto risulta molto spesso di non facile esecuzione, sia nel determinare i rischi per la sicurezza, che nel determinare quelli per la salute, in un caso perché è necessario tener conto non soltanto delle caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici, ma anche di tutte le loro possibili interazioni nelle diverse condizioni di utilizzo e di esercizio (come pressione, temperatura, concentrazione), nell’altro perché la tossicologia delle sostanze è spesso complessa e non ben conosciuta e non è facile determinare chiaramente l’esposizione attraverso tutte le vie di assorbimento.

Entrambe le valutazioni, quindi, richiedono grande professionalità e capacità di confronto e interazione delle diverse figure aziendali coinvolte nel processo di prevenzione dei rischi. In particolare su questi temi, l’implementazione da parte delle Istituzioni europee dei regolamenti REACH e CLP ha portato ad un aumento della qualità e della quantità di informazioni che devono essere riportate nelle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS).

Ma queste informazioni, se pur obbligatorie e utili, non sempre sono sufficienti ad effettuare una corretta e completa valutazione del rischio chimico, soprattutto per quanto riguarda il rischio per la sicurezza. Le indagini per infortunio svolte dai Servizi hanno evidenziato che in taluni casi gli agenti chimici coinvolti non erano accompagnati da etichettatura e SDS perché prodotti, intenzionalmente o non, in maniera prevedibile o non prevedibile, in loco (es. azoto e idrogeno generati on-site con impianti dedicati, vapori di idrocarburi prodotti durante le lavorazioni, metano nell'acqua emunta dal sottosuolo, ecc.).

In altri casi l'infortunio era determinato da miscelazioni tra sostanze/miscele incompatibili, oppure da dissoluzioni e diluizioni fatte senza tenere conto dell'esotermicità della reazione, che, ad es., a parità di agente chimico, dipende dalla granulometria del soluto. Nelle SDS non sono dettagliate le incompatibilità e ci si limita alle incompatibilità per categorie (es.: acidibasi; ossidanti-riducenti).

Rilevanti, per la frequenza di casi e il numero di persone coinvolte, sono gli incidenti determinati da atmosfere sotto-ossigenate in ambienti confinati, a seguito, nella maggior parte dei casi, dell'utilizzo crescente dell'azoto con scopi diversi (atmosfere inerti per la conservazione di alimenti/bevande, per prevenzione/spegnimento degli incendi, per applicazioni criogeniche). D’altra parte, gli stessi regolamenti REACH e CLP e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche di base hanno determinato uno stimolo alla ricerca applicata sulle singole specie chimiche consentendo approcci preventivi mirati e basati sulla conoscenza dei meccanismi d’azione di ogni specifico fattore di rischio, evitando generalizzazioni.

Esperienze di vigilanza SPISAL come quella dei siti inquinati o la campagna di misurazione delle polveri al Porto commerciale di Venezia hanno portato contributi significativi al miglioramento della gestione del rischio espositivo per situazioni non sempre facilmente “standardizzabili”, inoltre hanno contribuito ad una più chiara definizione del ruolo delle indagini ambientali nella valutazione e nel controllo dell’esposizione professionale.

A conclusione della riflessione e discussione avvenuta nel corso del seminario “Il rischio chimico negli ambienti di lavoro”, svoltosi a Mestre il 3 e 10 Ottobre 2016, per favorire il confronto collaborativo tra operatori della prevenzione e centri di ricerca e documentazione e per stimolare il miglioramento delle attività di prevenzione e vigilanza, intendiamo proporre agli operatori del settore una sintesi condivisa delle indicazioni operative riguardanti i principali argomenti, concetti e criteri che sono stati affrontati nel corso dei lavori.
...
segue in allegato

Collegati

Tags: Sicurezza lavoro Rischio chimico Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Ensuring safety and health at work in a changing climate
Apr 26, 2024 50

Ensuring safety and health at work in a changing climate

 Ensuring safety and health at work in a changing climate / ILO 2024 ID 21771 | 26.04.2024 Climate change is already having serious impacts on the safety and health of workers in all regions of the world. Workers are among those most exposed to climate change hazards yet frequently have no choice… Leggi tutto
DD n  40 del 23 Aprile 2024
Apr 26, 2024 68

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 / Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza ID 21768 | 26.04.2024 ... Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici) 1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza”, con sede legale in Roma, via C.… Leggi tutto
Apr 21, 2024 140

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009 Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 139/2006 [box-info]D.Lgs 139/2006 Art. 19 Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza