Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto MASE 20 ottobre 2023

ID 20786 | | Visite: 1621 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/20786

Decreto MASE 20 ottobre 2023 

ID 20786 | 16.11.2023

DM 20 ottobre 2023 "Modifiche al Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023"

...

Articolo 1 (Modifiche al Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023)

1. Il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023 è così modificato:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera v) è sostituito dal seguente:
“v) soggetti obbligati: i soggetti che immettono in consumo benzina, gasolio, metano, per i trasporti stradali e ferroviari;”;
b) dopo il comma 3, dell’articolo 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis:
“3-bis. I carburanti utilizzati dai veicoli agricoli sulle strade, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera y), sono contabilizzati ai fini del computo del denominatore di cui al comma 3, lettera a), per una quota pari al 5% espressa in termini di contenuto energetico del quantitativo totale di tali vettori immessi in consumo per uso agricolo. Tale percentuale è aggiornabile con Decreto Direttoriale della Direzione generale competitività ed efficienza energetica con efficacia a partire dall’anno di immissione in consumo successivo a quello di emanazione.”;
c) dopo il comma 3-bis dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 3-ter:
“3-ter. I vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi per uso agricolo e utilizzati per trasporti stradali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera y, sono contabilizzati ai fini del computo del numeratore di cui al comma 3, lettera b) e del denominatore di cui al comma 3, lettera a), nei limiti della quota massima prevista dal comma 3-bis.”;
d) all’articolo 5, comma 7 dopo le parole “[…] contenuto energetico complessivo dei vettori energetici immessi nei trasporti” sono aggiunte le parole “stradali e ferroviari”;
e) all’articolo 5, comma 8, dopo le parole “[…] è limitata al 2,3%” è aggiunto il seguente testo “del contenuto energetico complessivo dei vettori energetici immessi nei trasporti stradali e ferroviari”;
f) all’articolo 5, comma 9 dopo le parole “[…] è limitata alle seguenti percentuali decrescenti” è aggiunto il seguente testo “del contenuto energetico complessivo dei vettori energetici immessi nei trasporti stradali e ferroviari”;
g) all’articolo 5, comma 15, le parole “[…] miscelati a benzina e gasolio […]” sono sostituite con “[…] miscelati con i corrispondenti vettori energetici di origine fossile […]”;
h) all’articolo 5, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente comma 16-bis:
“16-bis. In via transitoria, per i soli anni di immissione in consumo 2023 e 2024, concorrono all’adempimento degli obblighi previsti dal comma 1-bis dell’articolo 39 del D.lgs. 199/2021 e
s.m.i. e possono essere assimilati alla purezza anche i quantitativi di biocarburanti liquidi di cui all’articolo 3, comma 13 del presente Decreto miscelati nei depositi fiscali in misura non inferiore al 20% in volume con i carburanti fossili, nel rispetto delle specifiche tecniche di riferimento. I soggetti obbligati che immettono in consumo e che intendono utilizzare tali quantitativi di biocarburanti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1-bis dell’articolo 39 del D.lgs. 199/2021 relativi agli anni 2023 e 2024 ne danno comunicazione specifica all’interno della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1. I carburanti convenzionali di origine biologica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) del presente Decreto non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui al presente comma.”;
i) all’articolo 5, comma 17, le parole “di cui al comma 16” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 16 e 16-bis”;
j) all’articolo 5, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma 18:
“18. I Soggetti obbligati sono tenuti a mantenere per cinque anni adeguata documentazione comprovante l’avvenuto utilizzo in purezza del biocarburante liquido di cui al comma 16, anche qualora tale documentazione debba essere fornita da società a valle nella catena di distribuzione e fornitura al consumatore finale.”;
k) all’articolo 6, comma 7, le parole “[…] 30 settembre […]”, sono sostituite con “[…] 31 ottobre […]”;
l) all’articolo 6, comma 8, le parole “[…] periodo dal 1° al 31 di ottobre […]” sono sostituite con “[…] periodo dal 1° al 30 di novembre […]”;
m) all’articolo 6, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13-bis:
“13-bis. L’immissione in consumo di 10 giga calorie di biocarburanti liquidi in purezza, successivamente miscelati ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, è assimilata alla immissione in consumo in purezza, e dà diritto ad un CIC utilizzabile per l’assolvimento dell’obbligo in purezza di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, per i soli anni di immissione in consumo 2023 e 2024. Per tali biocarburanti non si applicano le previsioni di cui al comma 14-bis”;
n) all’articolo 6, comma 14 la parola “precedente” è sostituita con “13”;
o) all’articolo 6, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma 14-bis:
“14-bis. In aggiunta al CIC di cui al comma 13 per i soli anni di immissione in consumo 2023 e 2024, l’immissione in consumo in purezza di biocarburanti liquidi per il loro successivo utilizzo in purezza non assimilato, dà diritto per ogni 10 giga calorie a due ulteriori CIC utilizzabili per l’assolvimento dell’obbligo tradizionale che si aggiungono all’eventuale CIC di cui al precedente comma 14.”;
p) alla tabella di cui all’Allegato 4, in fondo è aggiunto il seguente periodo: “La soglia di sanzionabilità di cui al presente Allegato, per il solo obbligo di immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza, è prevista al 45% per l’anno di immissione in consumo 2023 e all’70% per l’anno di immissione in consumo 2024 e all’80% per l’anno di immissione in consumo 2025.”;
q) alla tabella di cui all’Allegato 5, Parte C, in fondo è aggiunto il seguente periodo: “Per gli anni di immissione in consumo 2023 e 2024 l’obbligo purezza (%) del singolo soggetto obbligato relativo al metano è pari a zero”.

Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione viene altresì comunicata, mediante avviso diretto, ai soggetti obbligati registrati al portale BIOCAR operativo presso il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A..

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto MASE 20 ottobre 2023.pdf)Decreto MASE 20 ottobre 2023
 
IT230 kB112

Tags: Ambiente Energy

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 26, 2024 57

Decreto 26 febbraio 2024

Decreto 26 febbraio 2024 ID 21770 | 26.04.2024 Decreto 26 febbraio 2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalita' «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il… Leggi tutto
Apr 17, 2024 141

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 151

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto

Più letti Ambiente